Sentenza 17/1961 (ECLI:IT:COST:1961:17)
Massima numero 1208
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  23/03/1961;  Decisione del  23/03/1961
Deposito del 31/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1204  1205  1206  1207


Titolo
SENT. 17/61 E. BILANCIO - STORNO DI FONDI DA UN CAPITOLO ALL'ALTRO - STORNI DAL FONDO DI RISERVA - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI. REGIONE SICILIANA - STORNO DAL FONDO DI RISERVA, DISPOSTO PER COPRIRE SPESE DI NATURA DIVERSA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Possono sempre operarsi, mediante legge, storni di somme da un capitolo all'altro del bilancio quando nel primo capitolo vi sia una eccedenza di stanziamento, il cui accertamento e' soggetto al solo vaglio dell'organo legislativo. Quando ne ricorra la necessita', anche il capitolo riguardante il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine non puo' sottrarsi ad un eventuale storno, come ogni altro capitolo del bilancio. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale sollevata, in relazione all'art. 81 della Costituzione, riguardo all'art. 8 della legge regionale siciliana 12 settembre 1960, n. 40, che prevede appunto uno storno dal fondo di riserva, al fine di coprire le spese di diversa natura correlative alla legge stessa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte