Ordinanza 18/1961 (ECLI:IT:COST:1961:18)
Massima numero 1209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  23/03/1961;  Decisione del  23/03/1961
Deposito del 31/03/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 18/61. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - DENUNCIA DI NORMA GIA' SOSTITUITA DA ALTRE DISPOSIZIONI - LEGGE SOPRAVVENUTA CHE RIORDINA LA MATERIA A CUI SI RIFERISCE LA CONTESTAZIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDIGE A QUO.

Testo
Gli atti del giudizio presso la Corte costituzionale vanno restituiti al giudice a quo, quando la norma denunciata di incostituzionalita' sia stata sostituita da altre disposizioni e, nelle more del giudizio, sia stata emanata una nuova legge, che riordina la materia a cui si riferisce la contestazione. Il giudice a quo deve procedere in questo caso a un nuovo esame della rilevanza della questione di costituzionalita' e precisare quali norme delle varie leggi succedutesi ritenga eventualmente illegittime. (Nella specie era stata denunciata, in riferimento all'art. 23 della Costituzione, l'illegittimita' dell'art. 15, primo comma, del R.D. 15 aprile 1926, n. 765, il quale stabiliva che le Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo potessero essere autorizzate dal Ministro per l'interno a riscuotere speciali contribuzioni. Detta norma era stata sostituita dalla disposizione dell'articolo unico del R.D. 12 luglio 1934, n. 1398, e successivamente dalla disposizione dell'art. 10 del D.P.R. 19 agosto 1954, n. 968, concernente dei servizi del Ministero dell'interno. Infine, nelle more del giudizio innanzi alla Corte, era stato pubblicato il D.P.R 27 agosto 1960, n. 1042, concernente il riordinamento delle Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 23

Altri parametri e norme interposte