Ordinanza 19/1961 (ECLI:IT:COST:1961:19)
Massima numero 1210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MANCA
Udienza Pubblica del
23/03/1961; Decisione del
23/03/1961
Deposito del 31/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 19/61. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE SOPRAVVENUTA - NECESSITA' DI NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
ORD. 19/61. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGGE SOPRAVVENUTA - NECESSITA' DI NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.
Testo
Allorche' in pendenza del giudizio davanti alla Corte Costituzionale siano state emanate nuove disposizioni legislative, le quali, abrogando con efficacia retroattiva le norme oggetto della questione di legittimita' costituzionale, regolino la materia cui si riferisce il giudizio di merito, gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza delle questioni gia' prospettate. Cfr.: 27/1957.
Allorche' in pendenza del giudizio davanti alla Corte Costituzionale siano state emanate nuove disposizioni legislative, le quali, abrogando con efficacia retroattiva le norme oggetto della questione di legittimita' costituzionale, regolino la materia cui si riferisce il giudizio di merito, gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza delle questioni gia' prospettate. Cfr.: 27/1957.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23