Sentenza 20/1961 (ECLI:IT:COST:1961:20)
Massima numero 1212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
24/03/1961; Decisione del
24/03/1961
Deposito del 31/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
1211
Titolo
SENT. 20/61 B. REGIONI - REGIONE A STATUTO SPECIALE - MATERIE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA REGIONALE - NECESSITA' DI COORDINAMENTO TRA POTERI REGIONALI E STATALI - MANCATA EMANAZIONE DELLE RELATIVE NORME DA PARTE DELLO STATO - ESERCIZIO DEI POTERI DA PARTE DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA'. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'ESERCIZIO DA PARTE DELLA REGIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 20/61 B. REGIONI - REGIONE A STATUTO SPECIALE - MATERIE ATTRIBUITE ALLA COMPETENZA REGIONALE - NECESSITA' DI COORDINAMENTO TRA POTERI REGIONALI E STATALI - MANCATA EMANAZIONE DELLE RELATIVE NORME DA PARTE DELLO STATO - ESERCIZIO DEI POTERI DA PARTE DELLA REGIONE - ILLEGITTIMITA'. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE L'ESERCIZIO DA PARTE DELLA REGIONE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI UTILIZZAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Quando debbano essere coordinati poteri statali con poteri statutariamente riconosciuti ad una Regione, il coordinamento non puo' essere realizzato se non attraverso norme di attuazione dello Statuto, la cui emanazione rientra nella competenza dello Stato. L'esercizio dei poteri da parte della Regione, prima che siano state emanate le norme di coordinamento, e' da considerare illegittimo. E' costituzionalmente illegittima la legge approvata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 24 novembre 1959 e nuovamente approvata il 14 luglio 1960, in quanto con essa, anticipando i tempi, e prescindendo dalle indispensabili norme statali di coordinamento, la Regione ha ritenuto di poter regolare in modo autonomo la materia delle concessioni idriche di sua spettanza, e di potere essa stessa disciplinare le modalita' del coordinamento con i poteri statali e della partecipazione di organi statali alle procedure destinate a concludersi coi provvedimenti di concessione di propria competenza.
Quando debbano essere coordinati poteri statali con poteri statutariamente riconosciuti ad una Regione, il coordinamento non puo' essere realizzato se non attraverso norme di attuazione dello Statuto, la cui emanazione rientra nella competenza dello Stato. L'esercizio dei poteri da parte della Regione, prima che siano state emanate le norme di coordinamento, e' da considerare illegittimo. E' costituzionalmente illegittima la legge approvata dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige il 24 novembre 1959 e nuovamente approvata il 14 luglio 1960, in quanto con essa, anticipando i tempi, e prescindendo dalle indispensabili norme statali di coordinamento, la Regione ha ritenuto di poter regolare in modo autonomo la materia delle concessioni idriche di sua spettanza, e di potere essa stessa disciplinare le modalita' del coordinamento con i poteri statali e della partecipazione di organi statali alle procedure destinate a concludersi coi provvedimenti di concessione di propria competenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 127
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 49
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 31