Sentenza 21/1961 (ECLI:IT:COST:1961:21)
Massima numero 1213
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
24/03/1961; Decisione del
24/03/1961
Deposito del 31/03/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 21/61 A. IMPOSTE E TASSE - ISTITUTO DEL "SOLVE ET REPETE" - FONDAMENTO - ESECUTORIETA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - DIFFERENZA.
SENT. 21/61 A. IMPOSTE E TASSE - ISTITUTO DEL "SOLVE ET REPETE" - FONDAMENTO - ESECUTORIETA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI - DIFFERENZA.
Testo
L'istituto del "solve et repete" (art. 6, secondo comma legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.E), quale misura particolarmente energetica ed efficace al fine dell'attuazione del pubblico interesse alla percezione del tributo, non incide sul principio della normale esecutorieta' degli atti amministrativi, ben potendo l'amministrazione finanziaria procedere in via esecutiva contro il contribuente moroso, nonostante qualsiasi sua opposizione, posto che il giudice ordinario non e' mai autorizzato a sospendere l'esecuzione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa.
L'istituto del "solve et repete" (art. 6, secondo comma legge 20 marzo 1865, n. 2248, all.E), quale misura particolarmente energetica ed efficace al fine dell'attuazione del pubblico interesse alla percezione del tributo, non incide sul principio della normale esecutorieta' degli atti amministrativi, ben potendo l'amministrazione finanziaria procedere in via esecutiva contro il contribuente moroso, nonostante qualsiasi sua opposizione, posto che il giudice ordinario non e' mai autorizzato a sospendere l'esecuzione di provvedimenti dell'autorita' amministrativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte