Sentenza 22/1961 (ECLI:IT:COST:1961:22)
Massima numero 1214
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
09/05/1961; Decisione del
09/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/61 A. REGIONE SARDA - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DI FUNZIONI STATALI - NECESSITA' DI NORME DI ATTUAZIONE.
SENT. 22/61 A. REGIONE SARDA - TRASFERIMENTO ALLA REGIONE DI FUNZIONI STATALI - NECESSITA' DI NORME DI ATTUAZIONE.
Testo
In base all'art. 56 Statuto Sardo, l'emanazione di norme di attuazione e' richiesta non soltanto quando l'esercizio dei poteri assegnati alla Regione importi il trasferimento a questa di tutto un settore prima appartenente all'organizzazione statale, ma anche quando si dispone la pura e semplice assunzione da parte della Regione stessa di funzioni gia' esercitate dallo Stato, che non danno luogo ad alcuno spostamento di uffici.
In base all'art. 56 Statuto Sardo, l'emanazione di norme di attuazione e' richiesta non soltanto quando l'esercizio dei poteri assegnati alla Regione importi il trasferimento a questa di tutto un settore prima appartenente all'organizzazione statale, ma anche quando si dispone la pura e semplice assunzione da parte della Regione stessa di funzioni gia' esercitate dallo Stato, che non danno luogo ad alcuno spostamento di uffici.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 56
Altri parametri e norme interposte