Sentenza 22/1961 (ECLI:IT:COST:1961:22)
Massima numero 1215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
09/05/1961; Decisione del
09/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/61 B. REGIONE SARDA - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - POSSIBILITA' DI EMANARLE IN OGNI TEMPO.
SENT. 22/61 B. REGIONE SARDA - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - POSSIBILITA' DI EMANARLE IN OGNI TEMPO.
Testo
La correlazione posta dall'art. 56 Statuto sardo fra le norme relative al passaggio degli uffici dallo Stato alla Regione (passaggio che evidentemente presuppone l'avvenuta formazione degli organi costituzionali regionali) e quelle di attuazione, mette in evidenza come ad entrambe e' stato affidato lo stesso compito di stabilire i tempi ed i modi per il progressivo adattamento, attraverso tappe successive, dal preesistente ordinamento al nuovo. Questo compito non si esaurisce con la "prima formazione" degli organi costituzionali della Regione, e, conseguentemente, quelle norme possono essere emanate in ogni tempo.
La correlazione posta dall'art. 56 Statuto sardo fra le norme relative al passaggio degli uffici dallo Stato alla Regione (passaggio che evidentemente presuppone l'avvenuta formazione degli organi costituzionali regionali) e quelle di attuazione, mette in evidenza come ad entrambe e' stato affidato lo stesso compito di stabilire i tempi ed i modi per il progressivo adattamento, attraverso tappe successive, dal preesistente ordinamento al nuovo. Questo compito non si esaurisce con la "prima formazione" degli organi costituzionali della Regione, e, conseguentemente, quelle norme possono essere emanate in ogni tempo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 56
Altri parametri e norme interposte