Sentenza 22/1961 (ECLI:IT:COST:1961:22)
Massima numero 1215
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  09/05/1961;  Decisione del  09/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1214  1216  1217  1218


Titolo
SENT. 22/61 B. REGIONE SARDA - NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO - POSSIBILITA' DI EMANARLE IN OGNI TEMPO.

Testo
La correlazione posta dall'art. 56 Statuto sardo fra le norme relative al passaggio degli uffici dallo Stato alla Regione (passaggio che evidentemente presuppone l'avvenuta formazione degli organi costituzionali regionali) e quelle di attuazione, mette in evidenza come ad entrambe e' stato affidato lo stesso compito di stabilire i tempi ed i modi per il progressivo adattamento, attraverso tappe successive, dal preesistente ordinamento al nuovo. Questo compito non si esaurisce con la "prima formazione" degli organi costituzionali della Regione, e, conseguentemente, quelle norme possono essere emanate in ogni tempo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 56

Altri parametri e norme interposte