Sentenza 22/1961 (ECLI:IT:COST:1961:22)
Massima numero 1216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  09/05/1961;  Decisione del  09/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1214  1215  1217  1218


Titolo
SENT. 22/61 C. REGIONE SARDA - COMPETENZE INTERFERENTI CON L'ORDINAMENTO STATALE - NECESSITA' DI NORME DI ATTUAZIONE. (STATUTO SARDO, ART. 56). REGIONE SARDA - LEGGE RIAPPROVATA IL 25 MAGGIO 1960: DISCIPLINA DI FUNZIONI ORA ESERCITATE DALLO STATO IN MATERIA DI TURISMO - MANCANZA DI NORME DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (STATUTO SARDO, ART. 56).

Testo
L'appartenenza alla Regione sarda delle competenze attribuitele dallo Statuto non e' di per se' sufficiente a consentirle l'esercizio in concreto delle competenze che abbiano attinenza con l'ordinamento e le funzioni di uffici dello Stato, fino a quando non siano intervenute apposite norme dello Stato contenenti le determinazioni necessarie per l'inizio delle attivita' regionali. Pertanto la legge approvata dal Consiglio regionale sardo il 16 giugno 1959, e riapprovata il 25 maggio 1960, disciplinando funzioni in materia di turismo ora esercitate da organi dello Stato - senza che siano ancora intervenute norme statali per il trasferimento di tali funzioni alla Regione - e' costituzionalmente illegittima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sardegna  art. 56

Altri parametri e norme interposte