Sentenza 22/1961 (ECLI:IT:COST:1961:22)
Massima numero 1217
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
09/05/1961; Decisione del
09/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/61 D. LEGGE - SOSPENSIONE DI EFFICACIA - NECESSITA' DI NORMA ESPLICITA O IMPLICITA. REGIONE - LEGGE REGIONALE - SOSPENSIONE DI EFFICACIA - NON CONSEGUE ALLA SOLA MANCANZA DELLE NECESSARIE NORME DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE.
SENT. 22/61 D. LEGGE - SOSPENSIONE DI EFFICACIA - NECESSITA' DI NORMA ESPLICITA O IMPLICITA. REGIONE - LEGGE REGIONALE - SOSPENSIONE DI EFFICACIA - NON CONSEGUE ALLA SOLA MANCANZA DELLE NECESSARIE NORME DI ATTUAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGGE.
Testo
La sospensione di efficacia della legge (termine iniziale o condizione sospensiva) deve risultare dalla stessa legge in modo esplicito, o almeno deve potersi desumere univocamente dal contenuto delle sue statuizioni, altrimenti la legge non potra' non entrare in vigore il quindicesimo giorno della sua pubblicazione. Pertanto non puo' ritenersi che la efficacia di una legge regionale resti sospesa, non in virtu' di una norma esplicita ma per il solo fatto che non siano state ancora emanate le norme di attuazione necessarie per l'esercizio della potesta' legislativa regionale nella materia. In questo caso la legge regionale non puo' sfuggire alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale. (Fattispecie relativa alla legge regionale sarda approvata dal Consiglio regionale il 25 maggio 1960, in materia di turismo).
La sospensione di efficacia della legge (termine iniziale o condizione sospensiva) deve risultare dalla stessa legge in modo esplicito, o almeno deve potersi desumere univocamente dal contenuto delle sue statuizioni, altrimenti la legge non potra' non entrare in vigore il quindicesimo giorno della sua pubblicazione. Pertanto non puo' ritenersi che la efficacia di una legge regionale resti sospesa, non in virtu' di una norma esplicita ma per il solo fatto che non siano state ancora emanate le norme di attuazione necessarie per l'esercizio della potesta' legislativa regionale nella materia. In questo caso la legge regionale non puo' sfuggire alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale. (Fattispecie relativa alla legge regionale sarda approvata dal Consiglio regionale il 25 maggio 1960, in materia di turismo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 56
Altri parametri e norme interposte