Ordinanza 6/2020 (ECLI:IT:COST:2020:6)
Massima numero 42468
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAROSI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  03/12/2019;  Decisione del  03/12/2019
Deposito del 28/01/2020; Pubblicazione in G. U. 29/01/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Opere pubbliche - Autostrade - Potenziamento del sistema autostradale e tangenziale di Bologna, di cui all'accordo del 15 aprile 2016 - Progettazione preliminare - Omessa riconvocazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Conferenza di servizi già in corso e rinviata - Ricorso per conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Emilia-Romagna - Successiva rinuncia accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.

Testo

È dichiarato estinto - per rinuncia al ricorso, accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, costituito in giudizio - il processo relativo al conflitto di attribuzione tra enti, promosso dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 120, secondo comma, e 118 Cost., e al principio di leale collaborazione, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e per esso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in relazione alla omessa riconvocazione della conferenza dei servizi, rinviata con nota n. 13005 del 17 agosto 2018, relativa alla progettazione degli interventi di potenziamento del sistema autostradale e tangenziale di Bologna "Passante nord di Bologna", di cui all'accordo 15 aprile 2016.

La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione tra enti, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 25, comma 5, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. (Precedenti citati: ordinanze n. 272 del 2019, n. 48 del 2018, n. 4 del 2017 e n. 221 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

 17/08/2018  n. 13005  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 120  co. 2

Altri parametri e norme interposte