Sentenza 22/1961 (ECLI:IT:COST:1961:22)
Massima numero 1218
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
09/05/1961; Decisione del
09/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 22/61 E. REGIONE SARDA - NORME D'ATTUAZIONE DELLO STATUTO - CESSAZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI LEGITTIMATI AD INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI AD ESSI SUCCEDUTI.
SENT. 22/61 E. REGIONE SARDA - NORME D'ATTUAZIONE DELLO STATUTO - CESSAZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI LEGITTIMATI AD INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI REGIONALI AD ESSI SUCCEDUTI.
Testo
La cessazione degli organi regionali, dei quali l'art. 56 Statuto sardo preveda l'intervento nel procedimento di formazione delle norme di attuazione dello Statuto stesso,da una parte non preclude la emanazione di queste norme, dall'altra non consente che, per applicazione analogica della VIII Disp. trans. della Costituzione, norme sul trasferimento di poteri dello Stato alla Regione siano emanate con una legge statale alla cui formazione non partecipi la Regione. Agli organi cessati, che erano organi straordinari, debbono ritenersi sostituiti gli organi della Regione ad essi succeduti, precisamente il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che hanno preso il posto rispettivamente della Consulta e dell'Alto Commissario. Conseguentemente il compito spettante a quest'ultimo di nominare, sentita la Consulta, due membri della Commissione paritetica prevista dall'art. 56 Statuto sardo e' passato al Presidente della Regione, che provvedera', sentito il Consiglio.
La cessazione degli organi regionali, dei quali l'art. 56 Statuto sardo preveda l'intervento nel procedimento di formazione delle norme di attuazione dello Statuto stesso,da una parte non preclude la emanazione di queste norme, dall'altra non consente che, per applicazione analogica della VIII Disp. trans. della Costituzione, norme sul trasferimento di poteri dello Stato alla Regione siano emanate con una legge statale alla cui formazione non partecipi la Regione. Agli organi cessati, che erano organi straordinari, debbono ritenersi sostituiti gli organi della Regione ad essi succeduti, precisamente il Consiglio regionale e il Presidente della Regione, che hanno preso il posto rispettivamente della Consulta e dell'Alto Commissario. Conseguentemente il compito spettante a quest'ultimo di nominare, sentita la Consulta, due membri della Commissione paritetica prevista dall'art. 56 Statuto sardo e' passato al Presidente della Regione, che provvedera', sentito il Consiglio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art.
statuto regione Sardegna
art. 55
statuto regione Sardegna
art. 56
Altri parametri e norme interposte