Sentenza 23/1961 (ECLI:IT:COST:1961:23)
Massima numero 1220
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
12/05/1961; Decisione del
12/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/61 B. CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - EFFETTO DELLE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI CONCESSE AI SUBCONCESSIONARI. REGIONE SICILIANA - ATTIVITA' ECONOMICHE DELL'E.T.A.L. NELLA REGIONE - DECRETO 1 APRILE 1949, N. 27, DELL'ASSESSORE PER IL TURISMO - INEFFICACIA. REGIONE SICILIANA - DECRETO DEL PRESIDENTE 15 FEBBRAIO 1960, N. 55/A: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA SOCIETA' "A. ZAGARA" AD ESERCITARE ATTIVITA' ECONOMICHE NEL KURSAAL DI TAORMINA - NATURA DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.
SENT. 23/61 B. CONCESSIONE AMMINISTRATIVA - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - EFFETTO DELLE EVENTUALI AUTORIZZAZIONI CONCESSE AI SUBCONCESSIONARI. REGIONE SICILIANA - ATTIVITA' ECONOMICHE DELL'E.T.A.L. NELLA REGIONE - DECRETO 1 APRILE 1949, N. 27, DELL'ASSESSORE PER IL TURISMO - INEFFICACIA. REGIONE SICILIANA - DECRETO DEL PRESIDENTE 15 FEBBRAIO 1960, N. 55/A: RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DELLA SOCIETA' "A. ZAGARA" AD ESERCITARE ATTIVITA' ECONOMICHE NEL KURSAAL DI TAORMINA - NATURA DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.
Testo
Se il rapporto di concessione amministrativa si estingue, cessano automaticamente di aver efficacia le eventuali autorizzazioni concesse ai subconcessionari in quanto tali. Il decreto 1 aprile 1949, n. 27 dell'Assessore al turismo della Regione siciliana non autorizzava direttamente i subconcessionari dell'E.T.A.L. a svolgere attivita' economiche in Sicilia ma consentiva soltanto che l'E.T.A.L. svolgesse tali attivita' "anche a mezzo di organi dipendenti e di subconcessionari". Quel provvedimento ha perduto comunque la sua efficacia perche' il decreto interministeriale 30 aprile 1947, che ne costituiva il presupposto (concessione all'E.T.A.L. della facolta' di esercitare in Italia le attivita' gia' esercitate in Libia) venne revocato col successivo decreto interministeriale 3 marzo 1951, n. 82. Il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 55/A del 15 febbraio 1960, con cui si riconosce alla Societa' "A. Zagara", subconcessionaria dell'E.T.A.L., il diritto di esercitare nel Kursaal di Taormina le attivita' economiche gia' esercitate in Libia dall'E.T.A.L., ha carattere innovativo, perche' non puo' ricollegarsi al citato decreto dell'Assessore 1 aprile 1947, e contiene quindi una vera e propria autorizzazione.
Se il rapporto di concessione amministrativa si estingue, cessano automaticamente di aver efficacia le eventuali autorizzazioni concesse ai subconcessionari in quanto tali. Il decreto 1 aprile 1949, n. 27 dell'Assessore al turismo della Regione siciliana non autorizzava direttamente i subconcessionari dell'E.T.A.L. a svolgere attivita' economiche in Sicilia ma consentiva soltanto che l'E.T.A.L. svolgesse tali attivita' "anche a mezzo di organi dipendenti e di subconcessionari". Quel provvedimento ha perduto comunque la sua efficacia perche' il decreto interministeriale 30 aprile 1947, che ne costituiva il presupposto (concessione all'E.T.A.L. della facolta' di esercitare in Italia le attivita' gia' esercitate in Libia) venne revocato col successivo decreto interministeriale 3 marzo 1951, n. 82. Il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 55/A del 15 febbraio 1960, con cui si riconosce alla Societa' "A. Zagara", subconcessionaria dell'E.T.A.L., il diritto di esercitare nel Kursaal di Taormina le attivita' economiche gia' esercitate in Libia dall'E.T.A.L., ha carattere innovativo, perche' non puo' ricollegarsi al citato decreto dell'Assessore 1 aprile 1947, e contiene quindi una vera e propria autorizzazione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
statuto regione Sicilia
art. 20
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 09/04/1959
n. 510
art. 0