Sentenza 23/1961 (ECLI:IT:COST:1961:23)
Massima numero 1221
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CAPPI - Redattore BRANCA
Udienza Pubblica del
12/05/1961; Decisione del
12/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 23/61 C. MATERIA PENALE - RISERVA DI LEGGE STATALE. (COST., ART. 25). REGIONE SICILIANA - DECRETO DEL PRESIDENTE 15 FEBBRAIO 1960, N. 55/A: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' "ZAGARA" PER L'APERTURA DI UNA CASA DA GIUOCO IN TAORMINA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ART. 25; CODICE PENALE, ARTT. 718 E SEGG.).
SENT. 23/61 C. MATERIA PENALE - RISERVA DI LEGGE STATALE. (COST., ART. 25). REGIONE SICILIANA - DECRETO DEL PRESIDENTE 15 FEBBRAIO 1960, N. 55/A: AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' "ZAGARA" PER L'APERTURA DI UNA CASA DA GIUOCO IN TAORMINA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COST., ART. 25; CODICE PENALE, ARTT. 718 E SEGG.).
Testo
La materia penale e' riservata alle leggi dello Stato. Il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 55/A del 15 febbraio 1960, in quanto consente alla Societa' "A. Zagara" di aprire una casa da giuoco a Taormina deroga agli artt. 718 e segg. del Codice penale ed e' quindi viziato da illegittimita' costituzionale.
La materia penale e' riservata alle leggi dello Stato. Il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 55/A del 15 febbraio 1960, in quanto consente alla Societa' "A. Zagara" di aprire una casa da giuoco a Taormina deroga agli artt. 718 e segg. del Codice penale ed e' quindi viziato da illegittimita' costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte