Sentenza 24/1961 (ECLI:IT:COST:1961:24)
Massima numero 1222
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
12/05/1961; Decisione del
12/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 24/61 A. TESTO UNICO - NATURA LEGISLATIVA O AMMINISTRATIVA - CRITERI DIFFERENZIALI DI ORDINE FORMALE E SOSTANZIALE - D.P.R. 10 GENNAIO 1957 N. 3 T.U. DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO: E' LEGGE DELEGATA.
SENT. 24/61 A. TESTO UNICO - NATURA LEGISLATIVA O AMMINISTRATIVA - CRITERI DIFFERENZIALI DI ORDINE FORMALE E SOSTANZIALE - D.P.R. 10 GENNAIO 1957 N. 3 T.U. DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO: E' LEGGE DELEGATA.
Testo
La legge 20 dicembre 1954 n. 1181 nell'art. 1 delega il Governo ad emanare con atti aventi forza di legge il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato secondo i principi e i criteri direttivi fissati; nell'art. 4 delega il Governo alla raccolta in testo unico delle norme che dovevano emanarsi ai sensi del precedente art. 1, con la unica direttiva di apportare alle norme stesse le modificazioni richieste dal loro coordinamento con le precedenti disposizioni in materia. La natura legislativa del potere conferito al Governo per la emanazione del citato testo unico si rileva non solo sotto l'aspetto formale, essendo previsto per la formazione di esso lo stesso procedimento richiesto per gli altri atti delegati, ma anche sotto l'aspetto sostanziale, risultando l'intento del legislatore di conferire al testo coordinato valore non gia' soltanto informativo bensi' novativo della fonte delle norme in esso inserito. Cfr.: 54/1957 B.
La legge 20 dicembre 1954 n. 1181 nell'art. 1 delega il Governo ad emanare con atti aventi forza di legge il nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato secondo i principi e i criteri direttivi fissati; nell'art. 4 delega il Governo alla raccolta in testo unico delle norme che dovevano emanarsi ai sensi del precedente art. 1, con la unica direttiva di apportare alle norme stesse le modificazioni richieste dal loro coordinamento con le precedenti disposizioni in materia. La natura legislativa del potere conferito al Governo per la emanazione del citato testo unico si rileva non solo sotto l'aspetto formale, essendo previsto per la formazione di esso lo stesso procedimento richiesto per gli altri atti delegati, ma anche sotto l'aspetto sostanziale, risultando l'intento del legislatore di conferire al testo coordinato valore non gia' soltanto informativo bensi' novativo della fonte delle norme in esso inserito. Cfr.: 54/1957 B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 134
Altri parametri e norme interposte