Sentenza 24/1961 (ECLI:IT:COST:1961:24)
Massima numero 1224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
12/05/1961; Decisione del
12/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 24/61 C. IMPIEGATI DELLO STATO - D.P.R. 11 GENNAIO 1956 N. 4, ART. 6: NORMA DI CARATTERE ECCEZIONALE - T.U. 10 GENNAIO 1957 N. 3 ART. 366 U.C.: PRETESO COORDINAMENTO CON MODIFICA DI NORMA DI CARATTERE ECCEZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 24/61 C. IMPIEGATI DELLO STATO - D.P.R. 11 GENNAIO 1956 N. 4, ART. 6: NORMA DI CARATTERE ECCEZIONALE - T.U. 10 GENNAIO 1957 N. 3 ART. 366 U.C.: PRETESO COORDINAMENTO CON MODIFICA DI NORMA DI CARATTERE ECCEZIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 6 del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 4 ("Avanzamento del personale delle amministrazioni dello Stato in particolari situazioni)", emanato in virtu' della delega conferita al Governo dall'art. 1 legge 20 dicembre 1954 n. 1181, disponeva che le promozioni eseguite al grado ottavo, gruppo A, nono, gruppo B, e undicesimo, gruppo C, conseguite in base alle risultanze dell'esame speciale-colloquio fossero fatte retroagire fino alla data del conferimento dell'anzianita' minima necessaria per la partecipazione all'esame stesso, ma stabiliva che i beneficiari dell'anzianita' fittizia non potessero conseguire la promozione al grado superiore finche' gli antegraduati nel ruolo non avessero raggiunto l'anzianita' prescritta per la promozione medesima. L'art. 366 u.c. del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 emanato in virtu' della delega conferita al Governo dall'art. 4 della citata legge n. 1181, eliminando l'ostacolo allo scrutinio per la promozione al grado superiore nei confronti dei beneficiari di anzianita' fittizia, con l'attribuzione agli antegraduati nel ruolo di una maggiore anzianita' nel grado nella misura idonea a renderli scrutinabili con gli altri, ha ecceduto i limiti del potere di coordinamento, in quanto ha esteso la portata di una disposizione con carattere di deroga (cit. art. 6 D.P.R. n. 4 del 1956) rispetto alla norma sempre affermata dell'effettivita' del servizio nel grado per l'ammissione allo scrutinio al grado superiore: disposizione che doveva, in sede di coordinamento, essere mantenuta nello stesso ambito della sua originaria formulazione. Pertanto l'art. 366 u.c. del 10 gennaio 1957, n. 3 e' viziato da illegittimita' costituzionale in violazione all'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 e con riferimento all'art. 76 della Costituzione.
L'art. 6 del D.P.R. 11 gennaio 1956 n. 4 ("Avanzamento del personale delle amministrazioni dello Stato in particolari situazioni)", emanato in virtu' della delega conferita al Governo dall'art. 1 legge 20 dicembre 1954 n. 1181, disponeva che le promozioni eseguite al grado ottavo, gruppo A, nono, gruppo B, e undicesimo, gruppo C, conseguite in base alle risultanze dell'esame speciale-colloquio fossero fatte retroagire fino alla data del conferimento dell'anzianita' minima necessaria per la partecipazione all'esame stesso, ma stabiliva che i beneficiari dell'anzianita' fittizia non potessero conseguire la promozione al grado superiore finche' gli antegraduati nel ruolo non avessero raggiunto l'anzianita' prescritta per la promozione medesima. L'art. 366 u.c. del T.U. 10 gennaio 1957 n. 3 emanato in virtu' della delega conferita al Governo dall'art. 4 della citata legge n. 1181, eliminando l'ostacolo allo scrutinio per la promozione al grado superiore nei confronti dei beneficiari di anzianita' fittizia, con l'attribuzione agli antegraduati nel ruolo di una maggiore anzianita' nel grado nella misura idonea a renderli scrutinabili con gli altri, ha ecceduto i limiti del potere di coordinamento, in quanto ha esteso la portata di una disposizione con carattere di deroga (cit. art. 6 D.P.R. n. 4 del 1956) rispetto alla norma sempre affermata dell'effettivita' del servizio nel grado per l'ammissione allo scrutinio al grado superiore: disposizione che doveva, in sede di coordinamento, essere mantenuta nello stesso ambito della sua originaria formulazione. Pertanto l'art. 366 u.c. del 10 gennaio 1957, n. 3 e' viziato da illegittimita' costituzionale in violazione all'art. 4 della legge 20 dicembre 1954, n. 1181 e con riferimento all'art. 76 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte