Sentenza 25/1961 (ECLI:IT:COST:1961:25)
Massima numero 1225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del
12/05/1961; Decisione del
12/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 25/61 A. RIFORMA FONDIARIA - MEZZI DI ATTUAZIONE - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: SCORPORO DELLA PROPRIETA' TERRIERA ECCEDENTE DETERMINATI LIMITI DI ESTENSIONE E DI VALORE - ART. 4: ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' NELLA SUA CONSISTENZA EFFETTIVA AL 15 NOVEMBRE 1949 - EVENTI SUCCESSIVI CON EFFICACIA RETROATTIVA SULLA TITOLARITA' E SITUAZIONE DEI BENI - RILEVANZA - BENI DEVOLUTI AD EREDE TESTAMENTARIO ISTITUTO SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA - ASSOGGETTABILITA' ALL'ESPROPRIO.
SENT. 25/61 A. RIFORMA FONDIARIA - MEZZI DI ATTUAZIONE - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: SCORPORO DELLA PROPRIETA' TERRIERA ECCEDENTE DETERMINATI LIMITI DI ESTENSIONE E DI VALORE - ART. 4: ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' NELLA SUA CONSISTENZA EFFETTIVA AL 15 NOVEMBRE 1949 - EVENTI SUCCESSIVI CON EFFICACIA RETROATTIVA SULLA TITOLARITA' E SITUAZIONE DEI BENI - RILEVANZA - BENI DEVOLUTI AD EREDE TESTAMENTARIO ISTITUTO SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA - ASSOGGETTABILITA' ALL'ESPROPRIO.
Testo
Secondo la lettera, il sistema e lo spirito della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la riforma agraria deve essere attuata colpendo la proprieta' terriera privata eccedente determinati limiti di estensione e di valore, non trasferendo agli enti di riforma beni oggettivamente prescelti per la trasformazione e la ridistribuzione. Percio', in base allo art. 4 della legge, la proprieta' terriera deve essere valutata nella sua consistenza effettiva, non in quella apparente, alla data 15 novembre 1949. Questa regola non esclude tuttavia che si debba tener conto degli effetti che, in base ai principi del diritto comune, eventi successivi alla data del 15 novembre 1949 possano spiegare nei riguardi sia della titolarita' che della situazione dei beni suscettibili di espropriazione. La proprieta' terriera che, alla data del 15 novembre 1949, fa parte di un patrimonio devoluto ad erede testamentario istituito sotto condizione sospensiva, e' assoggettabile ad espropriazione, perche' il verificarsi della condizione sospensiva fa si' che, alla data predetta, l'erede sia divenuto l'effettivo proprietario dei beni.
Secondo la lettera, il sistema e lo spirito della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la riforma agraria deve essere attuata colpendo la proprieta' terriera privata eccedente determinati limiti di estensione e di valore, non trasferendo agli enti di riforma beni oggettivamente prescelti per la trasformazione e la ridistribuzione. Percio', in base allo art. 4 della legge, la proprieta' terriera deve essere valutata nella sua consistenza effettiva, non in quella apparente, alla data 15 novembre 1949. Questa regola non esclude tuttavia che si debba tener conto degli effetti che, in base ai principi del diritto comune, eventi successivi alla data del 15 novembre 1949 possano spiegare nei riguardi sia della titolarita' che della situazione dei beni suscettibili di espropriazione. La proprieta' terriera che, alla data del 15 novembre 1949, fa parte di un patrimonio devoluto ad erede testamentario istituito sotto condizione sospensiva, e' assoggettabile ad espropriazione, perche' il verificarsi della condizione sospensiva fa si' che, alla data predetta, l'erede sia divenuto l'effettivo proprietario dei beni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte