Sentenza 25/1961 (ECLI:IT:COST:1961:25)
Massima numero 1225
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  12/05/1961;  Decisione del  12/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1226  1227  1228  1229  1230


Titolo
SENT. 25/61 A. RIFORMA FONDIARIA - MEZZI DI ATTUAZIONE - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841: SCORPORO DELLA PROPRIETA' TERRIERA ECCEDENTE DETERMINATI LIMITI DI ESTENSIONE E DI VALORE - ART. 4: ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETA' NELLA SUA CONSISTENZA EFFETTIVA AL 15 NOVEMBRE 1949 - EVENTI SUCCESSIVI CON EFFICACIA RETROATTIVA SULLA TITOLARITA' E SITUAZIONE DEI BENI - RILEVANZA - BENI DEVOLUTI AD EREDE TESTAMENTARIO ISTITUTO SOTTO CONDIZIONE SOSPENSIVA - ASSOGGETTABILITA' ALL'ESPROPRIO.

Testo
Secondo la lettera, il sistema e lo spirito della legge 21 ottobre 1950, n. 841, la riforma agraria deve essere attuata colpendo la proprieta' terriera privata eccedente determinati limiti di estensione e di valore, non trasferendo agli enti di riforma beni oggettivamente prescelti per la trasformazione e la ridistribuzione. Percio', in base allo art. 4 della legge, la proprieta' terriera deve essere valutata nella sua consistenza effettiva, non in quella apparente, alla data 15 novembre 1949. Questa regola non esclude tuttavia che si debba tener conto degli effetti che, in base ai principi del diritto comune, eventi successivi alla data del 15 novembre 1949 possano spiegare nei riguardi sia della titolarita' che della situazione dei beni suscettibili di espropriazione. La proprieta' terriera che, alla data del 15 novembre 1949, fa parte di un patrimonio devoluto ad erede testamentario istituito sotto condizione sospensiva, e' assoggettabile ad espropriazione, perche' il verificarsi della condizione sospensiva fa si' che, alla data predetta, l'erede sia divenuto l'effettivo proprietario dei beni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte