Sentenza 25/1961 (ECLI:IT:COST:1961:25)
Massima numero 1227
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  12/05/1961;  Decisione del  12/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1225  1226  1228  1229  1230


Titolo
SENT. 25/61 C. RIFORMA FONDIARIA - DETERMINAZIONE DI COMPRENSORIO DI RIFORMA CON DECRETO DELEGATO - LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841 - DECRETO DI ESPROPRIO - MODIFICAZIONE DEL COMPRENSORIO DI RIFORMA GIA' DELIMITATO - OMESSA INDICAZIONE DELLA ZONA TERRITORIALE IN CUI RICADONO I BENI ESPROPRIATI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La legge 21 ottobre 1950, n. 841, assegnando due termini diversi al legislatore delegato, per l'emanazione di decreti con cui vengono delimitati i comprensori di riforma (30 giugno 1951) e per l'emanazione dei decreti di esproprio (31 dicembre 1951), ha inteso stabilire che una volta avvenuta la determinazione dei comprensori da parte del legislatore delegato, tale determinazione non puo' essere piu' modificata con i singoli decreti di esproprio. Se vi e' stata emanazione di decreto delegato per la delimitazione del comprensorio di riforma, nei singoli decreti di esproprio devono essere indicate le zone territoriali in cui ricadono i beni espropriati. Un decreto di esproprio che modifichi il comprensorio di riforma gia' delimitato o non indichi la zona territoriale in cui ricadono i beni e' viziato da illegittimita' costituzionale per eccesso di delega.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte