Sentenza 7/2020 (ECLI:IT:COST:2020:7)
Massima numero 41960
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAROSI  - Redattore CARTABIA
Udienza Pubblica del  03/12/2019;  Decisione del  03/12/2019
Deposito del 31/01/2020; Pubblicazione in G. U. 05/02/2020
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Calabria - Indennità di funzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza - Decurtazione del 75 per cento per effetto della corrispondente riduzione dell'indennità di funzione del difensore civico regionale - Retroattività della misura - Denunciata violazione del principio del legittimo affidamento e dei limiti convenzionali alle modifiche legislative in senso peggiorativo - Incongruità della motivazione - Carenza di argomentazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.

Testo

È dichiarata inammissibile, per incongruità fra motivazione e oggetto delle censure, nonché per carenza di argomentazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Tribunale di Catanzaro in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 9, comma 1, della legge reg. Calabria n. 4 del 1985, come sostituito dall'art. 1 della legge reg. Calabria n. 13 del 2011 e richiamato dall'art. 3, comma 5, della legge reg. Calabria n. 28 del 2004, in quanto, nel prevedere la decurtazione del 75 per cento della indennità del difensore civico regionale, determina una corrispondente riduzione dell'indennità del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza. Benché censuri la norma relativa all'indennità del difensore civico regionale, il rimettente incentra tutte le argomentazioni sulla figura del Garante, il cui trattamento economico è regolato dal citato art. 3, comma 5, con rinvio - ritenuto mobile, ma senza compiute argomentazioni a riguardo - alla disposizione censurata. Né è chiaro il tipo di intervento richiesto, giacché se, da un lato, il rimettente sembra dubitare della normativa in questione nella parte in cui si applica anche ai rapporti in corso alla data della sua entrata in vigore, dall'altro, però, tale prospettiva non è sviluppata coerentemente, neppure nelle conclusioni, formulate in termini caducatori, i cui effetti, peraltro, anziché la reviviscenza automatica dell'originario art. 9, comma 1, creerebbero un vuoto normativo, atteso il carattere non meramente abrogativo della disposizione censurata. Infine, nel censurare la riduzione dell'indennità spettante al Garante, gli argomenti addotti dall'ordinanza oscillano tra piani diversi (l'applicabilità immediata della nuova disciplina, la misura della riduzione, il carattere improvviso e imprevedibile della novella), secondo prospettive variegate, non indifferenti anche ai fini dell'individuazione degli interventi necessari a rimediare all'asserita incostituzionalità; né giovano a chiarire i termini della questione i richiami alla giurisprudenza costituzionale ed europea in tema di legittimo affidamento che, per la eterogeneità dei casi cui si riferiscono, rendono ulteriormente confusa l'identificazione dello specifico vulnus denunciato. (Precedenti citati: sentenze n. 37 del 2019, n. 33 del 2019, n. 9 del 2018, n. 214 del 2017, n. 276 del 2016, n. 219 del 2016, n. 223 del 2015 e n. 120 del 2015).

Per giurisprudenza costante, l'ambiguità e l'indeterminatezza del petitum, così come l'incertezza circa l'intervento richiesto, costituiscono motivi di inammissibilità, segnatamente quando si solleciti una pronuncia manipolativa senza indicare punti di riferimento o soluzioni, ancorché non costituzionalmente obbligati, già rinvenibili nell'ordinamento, i quali consentano alla Corte costituzionale di intervenire nel senso richiesto. (Precedente citato: sentenza n. 239 del 2019).

Per giurisprudenza costante, il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate, quale, in particolare, l'ipotesi della declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma che sia meramente abrogativa di una norma precedente, la quale torna per ciò stesso a rivivere. (Precedenti citati: sentenze n. 255 del 2019, n. 10 del 2018, n. 218 del 2015 e n. 13 del 2012).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  16/01/1985  n. 4  art. 9  co. 1

legge della Regione Calabria  06/04/2011  n. 13  art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1