Sentenza 25/1961 (ECLI:IT:COST:1961:25)
Massima numero 1229
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  12/05/1961;  Decisione del  12/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1225  1226  1227  1228  1230


Titolo
SENT. 25/61 E. RIFORMA FONDIARIA - PERTINENZE DEI BENI ESPROPRIABILI - LEGGE 21 OTTOBRE 1950 N. 841 - SILENZIO DELLA LEGGE - APPLICAZIONE DELLE NORME DI DIRITTO CIVILE.

Testo
La legge 21 ottobre 1950, n. 841, dichiarando che soggetta ad espropriazione e' la proprieta' terriera privata, nulla dice circa l'inclusione delle pertinenze tra i beni espropriabili. Cio' pero' non vuol dire che le pertinenze siano state escluse dall'espropriazione, ma sta a significare che la legge predetta ha accolto il concetto che delle pertinenze da' il Codice civile agli artt. 817 e 818, dimostrando cosi' di voler seguire e applicare le regole generali. Pertanto in conformita' a tale concetto possono ritenersi pertinenze dei fondi espropriati gli impianti necessari per assicurare la difesa dei terreni dalle acque e per tutelare le opere di bonifiche, ma non gia' gli impianti ferroviari, gli opifici industriali, un palazzo sede di uffici sito nel centro della citta'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte