Sentenza 25/1961 (ECLI:IT:COST:1961:25)
Massima numero 1230
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  12/05/1961;  Decisione del  12/05/1961
Deposito del 17/05/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1225  1226  1227  1228  1229


Titolo
SENT. 25/61 F. RIFORMA FONDIARIA - AZIENDA AGRARIA - BENI CHE CONCORRONO A FORMARE L'AZIENDA - NON COSTITUISCONO PERTINENZE DEL FONDO ESPROPRIABILE - TERRENI A CULTURA INTENSIVA FORMANTI AZIENDE AGRARIE - ESCLUSIONE DALL'ESPROPRIAZIONE.

Testo
Non e' applicabile in sede di espropriazione per riforma fondiaria il concetto di azienda, come complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa al fine di colpire determinati beni che non trovansi sul fondo e che di questo, peraltro, si vorrebbe che costituissero pertinenze. Il nesso che lega fra loro i beni di un'azienda e' diverso dal vincolo esistente tra la cosa principale ed accessoria e, inoltre, oggetto dell'espropriazione non e' l'azienda ma il fondo. La legge 21 ottobre 1950, n. 841, all'art. 10 primo comma, ha preso in considerazione i terreni a cultura intensiva formanti aziende agrarie, ma per escluderli dall'espropriazione concorrendo determinate condizioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte