Sentenza 26/1961 (ECLI:IT:COST:1961:26)
Massima numero 1231
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore PAPALDO
Udienza Pubblica del
23/05/1961; Decisione del
23/05/1961
Deposito del 27/05/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 26/61. LEGGI - POTERE LEGISLATIVO - ORGANI A CUI E' CONFERITO DALLA COSTITUZIONE - INDICAZIONE TASSATIVA. LEGGI - RISERVA DI LEGGE - FORME - MATERIE DA DISCIPLINARE "IN BASE ALLA LEGGE" - ATTRIBUZIONE, CON LEGGE ORDINARIA, DI POTESTA' AMMINISTRATIVA, ANCHE NORMATIVA, NELLE STESSE MATERIE - LEGITTIMITA' - NECESSITA' CHE LA LEGGE FISSI CRITERI IDONEI A DELIMITARE LA DISCREZIONALITA' DELL'ORGANO INVESTITO DELLA POTESTA'. SICUREZZA PUBBLICA - ART. 2 T.U. LEGGI DI P.S.: POTERE DEL PREFETTO DI ADOTTARE IN CASI DI NECESSITA' ED URGENZA, PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - OMESSA PRESCRIZIONE DI LIMITI ADEGUATI ALL'ESERCIZIO DI TALE POTERE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 26/61. LEGGI - POTERE LEGISLATIVO - ORGANI A CUI E' CONFERITO DALLA COSTITUZIONE - INDICAZIONE TASSATIVA. LEGGI - RISERVA DI LEGGE - FORME - MATERIE DA DISCIPLINARE "IN BASE ALLA LEGGE" - ATTRIBUZIONE, CON LEGGE ORDINARIA, DI POTESTA' AMMINISTRATIVA, ANCHE NORMATIVA, NELLE STESSE MATERIE - LEGITTIMITA' - NECESSITA' CHE LA LEGGE FISSI CRITERI IDONEI A DELIMITARE LA DISCREZIONALITA' DELL'ORGANO INVESTITO DELLA POTESTA'. SICUREZZA PUBBLICA - ART. 2 T.U. LEGGI DI P.S.: POTERE DEL PREFETTO DI ADOTTARE IN CASI DI NECESSITA' ED URGENZA, PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA - OMESSA PRESCRIZIONE DI LIMITI ADEGUATI ALL'ESERCIZIO DI TALE POTERE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il potere legislativo puo' essere esercitato solo dagli organi a cui e' espressamente conferito dalla Costituzione. Nelle materie che, secondo la Costituzione, devono essere disciplinate "con legge", non e' consentita l'emanazione di atti amministrativi. Nei casi in cui la Costituzione stabilisce una riserva adoperando la formula "in base alla legge", puo' essere attribuita all'autorita' amministrativa, con legge ordinaria, la facolta' di emanare provvedimenti anche di contenuto normativo. Tali provvedimenti non solo devono rispettare quei precetti costituzionali che siano inderogabili anche per il legislatore ordinario, ma devono mantenersi nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. I criteri atti ad assicurare il rispetto dei questi limiti devono essere fissati nella legge attributiva della potesta'. L'art. 2 del testo unico delle leggi di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e' illegittimo solo in quanto attribuisce ai prefetti il potere di adottare, in caso di urgenza o per grave necessita' pubblica, provvedimenti ritenuti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, senza fissare criteri idonei ad assicurare che la discrezionalita' degli indicati organi amministrativi si eserciti nel rispetto dei limiti dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Il potere legislativo puo' essere esercitato solo dagli organi a cui e' espressamente conferito dalla Costituzione. Nelle materie che, secondo la Costituzione, devono essere disciplinate "con legge", non e' consentita l'emanazione di atti amministrativi. Nei casi in cui la Costituzione stabilisce una riserva adoperando la formula "in base alla legge", puo' essere attribuita all'autorita' amministrativa, con legge ordinaria, la facolta' di emanare provvedimenti anche di contenuto normativo. Tali provvedimenti non solo devono rispettare quei precetti costituzionali che siano inderogabili anche per il legislatore ordinario, ma devono mantenersi nei limiti dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato. I criteri atti ad assicurare il rispetto dei questi limiti devono essere fissati nella legge attributiva della potesta'. L'art. 2 del testo unico delle leggi di p.s. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e' illegittimo solo in quanto attribuisce ai prefetti il potere di adottare, in caso di urgenza o per grave necessita' pubblica, provvedimenti ritenuti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, senza fissare criteri idonei ad assicurare che la discrezionalita' degli indicati organi amministrativi si eserciti nel rispetto dei limiti dell'ordinamento giuridico dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte