Sentenza 27/1961 (ECLI:IT:COST:1961:27)
Massima numero 1232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore CAPPI
Udienza Pubblica del
23/05/1961; Decisione del
23/05/1961
Deposito del 27/05/1961; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 27/61. REATI E PENE - PRINCIPIO "NULLUM CRIMEN SINE LEGE" - ATTUAZIONE CONCRETA DEL PRINCIPIO NELLA LEGISLAZIONE PENALE - DESCRIZIONE SOMMARIA O ESEMPLIFICATIVA DEL REATO - COMPITO DELL'INTERPRETE. SICUREZZA PUBBLICA - MESTIERI GIROVAGHI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELL'AUTORITA' DI P.S. - ART. 121 T.U. LEGGI DI P.S.: ESPRESSIONE "MESTIERI ANALOGHI" - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 27/61. REATI E PENE - PRINCIPIO "NULLUM CRIMEN SINE LEGE" - ATTUAZIONE CONCRETA DEL PRINCIPIO NELLA LEGISLAZIONE PENALE - DESCRIZIONE SOMMARIA O ESEMPLIFICATIVA DEL REATO - COMPITO DELL'INTERPRETE. SICUREZZA PUBBLICA - MESTIERI GIROVAGHI - OBBLIGO DI ISCRIZIONE NEI REGISTRI DELL'AUTORITA' DI P.S. - ART. 121 T.U. LEGGI DI P.S.: ESPRESSIONE "MESTIERI ANALOGHI" - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Il principio per cui nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, non e' sempre attuato nella legislazione penale per mezzo di una rigorosa descrizione della fattispecie tipica prevista come reato, ma talora e' attuato con una descrizione sommaria dalla fattispecie o con l'uso di espressioni meramente indicative o estensive o esemplificative. Inserire in queste ipotesi il caso concreto nella fattispecie tipica prevista dal legislatore, sia anche questa molto ampia e di non facile delimitazione, e' sempre opera di interpretazione e non di applicazione analogica. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata per il motivo che quest'articolo adoperando l'espressione "mestieri analoghi", dopo l'indicazione specifica di alcuni mestieri girovaghi per i quali e' prescritta l'iscrizione nei registri dell'autorita' di pubblica sicurezza, postulerebbe la necessita' di un'applicazione analogica della norma a casi che non sono espressamente previsti, violando cosi' il principio della tassativita' della legge penale, sancito nell'art. 25 della Costituzione.
Il principio per cui nessuno puo' essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, non e' sempre attuato nella legislazione penale per mezzo di una rigorosa descrizione della fattispecie tipica prevista come reato, ma talora e' attuato con una descrizione sommaria dalla fattispecie o con l'uso di espressioni meramente indicative o estensive o esemplificative. Inserire in queste ipotesi il caso concreto nella fattispecie tipica prevista dal legislatore, sia anche questa molto ampia e di non facile delimitazione, e' sempre opera di interpretazione e non di applicazione analogica. E' percio' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sollevata per il motivo che quest'articolo adoperando l'espressione "mestieri analoghi", dopo l'indicazione specifica di alcuni mestieri girovaghi per i quali e' prescritta l'iscrizione nei registri dell'autorita' di pubblica sicurezza, postulerebbe la necessita' di un'applicazione analogica della norma a casi che non sono espressamente previsti, violando cosi' il principio della tassativita' della legge penale, sancito nell'art. 25 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte