Sentenza 28/1961 (ECLI:IT:COST:1961:28)
Massima numero 1235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore GABRIELI PANTALEO
Udienza Pubblica del  23/05/1961;  Decisione del  23/05/1961
Deposito del 27/05/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1233  1234


Titolo
SENT. 28/61 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE - FORME PREVIDENZIALI SOSTITUTIVE DELLE ASSICURZIONI PER INVALIDITA' E VECCHIAIA - ART. 27 D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818 - CONTRASTO CON NORME DELLA LEGGE DELEGANTE 4 APRILE 1952, N. 218 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 27 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, il quale stabilisce che "ai beneficiari di pensioni a carico di forme obbligatorie previdenziali, sostitutive dall'assicurazione per l'invalidita' e la vecchiaia.....che abbiano dato titolo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione...." debba essere corrisposto solo un supplemento annuo pari al 20 per cento dell'ammontare dei contributi versati per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia, qualunque sia il numero di tali contributi - e cioe' se il loro ammontare darebbe diritto al minimo di pensione - e' in contrasto con le disposizioni della legge 4 aprile 1952, n. 218, che espressamente prevedono, in alcuni casi, il cumulo della pensione ex assicurazione obbligatoria con altra pensione ex trattamento sostitutivo. Il citato art. 27 del D.P.R. n. 818 del 1957 eccede quindi dai limiti della delega contenuta nell'art. 37 della stessa legge 4 aprile 1952, n. 218, ed e' pertanto costituzionalmente illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte