Sentenza 29/1961 (ECLI:IT:COST:1961:29)
Massima numero 1236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  25/05/1961;  Decisione del  25/05/1961
Deposito del 09/06/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1237  1238


Titolo
SENT. 29/61 A. QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ORDINANZA DEL GIUDICE A QUO SUFFICIENTEMENTE MOTIVATA SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' DI RIESAME DA PARTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE.

Testo
La valutazione in punto di rilevanza della questione di legittimita' costituzionale proposta e' di esclusiva competenza del giudice a quo, ed e' sindacabile dalla Corte solo ove la motivazione sia insufficiente, mancante o contradittoria. Nel caso di specie il giudice a quo ha al riguardo motivato in modo esauriente rilevando che l'eventuale dichiarazione di fondatezza della questione di legittimita' costituzionale (concernente l'art. 1, comma secondo, D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134) avrebbe comportato "la nullita' dell'ordinanza di confisca emessa dalla Corte di Appello di Roma e, quindi, la reiezione della domanda proposta dall'Amministrazione finanziaria".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 0

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23