Sentenza 29/1961 (ECLI:IT:COST:1961:29)
Massima numero 1238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del  25/05/1961;  Decisione del  25/05/1961
Deposito del 09/06/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1236  1237


Titolo
SENT. 29/61 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - D.L.L. 26 MARZO 1946, N. 134, ART. 1, COMMA 2: CONFISCA DI BENI DEI CONDANNATI PER VIOLENZA FASCISTA O PER COLLABORAZIONISMO - NATURA GIURIDICA DI MISURA AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Dal complesso delle norme contenute nella legislazione sulle sanzioni contro il fascismo sono desumibili elementi vari, idonei univocamente a determinare la natura giuridica della confisca ivi prevista: applicabilita' di essa anche agli eredi e anche dopo l'estinzione del reato; l'intestazione dei due decreti legislativi che la disciplinano ("inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti del regime": D.L.L. 26 marzo e 19 novembre 1946 n. 134 e 392); la potesta' di promuovere il procedimento di confisca attribuita, nei casi di avvenuta estinzione del reato, al Ministro delle Finanze; l'obbligo di notifica del provvedimento all'Intendente di Finanza per la determinazione dei beni soggetti a confisca, oltre che al condannato, "ai suoi aventi causa ed agli eventuali terzi possessori o detentori". Tali elementi escludono nella confisca in questione il carattere di pena e la configurano invece come misura amministrativa finanziaria a carattere restitutorio e riparatorio. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2 D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134 che dispone la confisca dei beni dei condannati per atti di violenza fascista o di collaborazionismo col tedesco invasore, in relazione al principio della irretroattivita' della legge penale sancito nell'art. 25 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte