Sentenza 29/1961 (ECLI:IT:COST:1961:29)
Massima numero 1238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore PETROCELLI
Udienza Pubblica del
25/05/1961; Decisione del
25/05/1961
Deposito del 09/06/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 29/61 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - D.L.L. 26 MARZO 1946, N. 134, ART. 1, COMMA 2: CONFISCA DI BENI DEI CONDANNATI PER VIOLENZA FASCISTA O PER COLLABORAZIONISMO - NATURA GIURIDICA DI MISURA AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 29/61 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - D.L.L. 26 MARZO 1946, N. 134, ART. 1, COMMA 2: CONFISCA DI BENI DEI CONDANNATI PER VIOLENZA FASCISTA O PER COLLABORAZIONISMO - NATURA GIURIDICA DI MISURA AMMINISTRATIVA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Dal complesso delle norme contenute nella legislazione sulle sanzioni contro il fascismo sono desumibili elementi vari, idonei univocamente a determinare la natura giuridica della confisca ivi prevista: applicabilita' di essa anche agli eredi e anche dopo l'estinzione del reato; l'intestazione dei due decreti legislativi che la disciplinano ("inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti del regime": D.L.L. 26 marzo e 19 novembre 1946 n. 134 e 392); la potesta' di promuovere il procedimento di confisca attribuita, nei casi di avvenuta estinzione del reato, al Ministro delle Finanze; l'obbligo di notifica del provvedimento all'Intendente di Finanza per la determinazione dei beni soggetti a confisca, oltre che al condannato, "ai suoi aventi causa ed agli eventuali terzi possessori o detentori". Tali elementi escludono nella confisca in questione il carattere di pena e la configurano invece come misura amministrativa finanziaria a carattere restitutorio e riparatorio. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2 D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134 che dispone la confisca dei beni dei condannati per atti di violenza fascista o di collaborazionismo col tedesco invasore, in relazione al principio della irretroattivita' della legge penale sancito nell'art. 25 della Costituzione.
Dal complesso delle norme contenute nella legislazione sulle sanzioni contro il fascismo sono desumibili elementi vari, idonei univocamente a determinare la natura giuridica della confisca ivi prevista: applicabilita' di essa anche agli eredi e anche dopo l'estinzione del reato; l'intestazione dei due decreti legislativi che la disciplinano ("inquadramento nel sistema tributario dell'avocazione dei profitti del regime": D.L.L. 26 marzo e 19 novembre 1946 n. 134 e 392); la potesta' di promuovere il procedimento di confisca attribuita, nei casi di avvenuta estinzione del reato, al Ministro delle Finanze; l'obbligo di notifica del provvedimento all'Intendente di Finanza per la determinazione dei beni soggetti a confisca, oltre che al condannato, "ai suoi aventi causa ed agli eventuali terzi possessori o detentori". Tali elementi escludono nella confisca in questione il carattere di pena e la configurano invece come misura amministrativa finanziaria a carattere restitutorio e riparatorio. Pertanto e' infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2 D.L.L. 26 marzo 1946, n. 134 che dispone la confisca dei beni dei condannati per atti di violenza fascista o di collaborazionismo col tedesco invasore, in relazione al principio della irretroattivita' della legge penale sancito nell'art. 25 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte