Sentenza 30/1961 (ECLI:IT:COST:1961:30)
Massima numero 1239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
25/05/1961; Decisione del
25/05/1961
Deposito del 09/06/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/61 A. LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1: DELEGA LEGISLATIVA PER LA FORMAZIONE DI UN TESTO UNICO - AMPIEZZA DELLA DELEGAZIONE.
SENT. 30/61 A. LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1: DELEGA LEGISLATIVA PER LA FORMAZIONE DI UN TESTO UNICO - AMPIEZZA DELLA DELEGAZIONE.
Testo
La delega contenuta nella legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria ha confini assai estesi, avendo per scopo di coordinare le norme precedentemente emanate sulla materia, semplificare l'applicazione dei tributi, organizzare razionalmente i servizi relativi e perfezionare quelle parti delle norme predette che regolano l'attivita' dell'amministrazione finanziaria in ordine all'accertamento dei redditi.
La delega contenuta nella legge 5 gennaio 1956, n. 1, sulla perequazione tributaria ha confini assai estesi, avendo per scopo di coordinare le norme precedentemente emanate sulla materia, semplificare l'applicazione dei tributi, organizzare razionalmente i servizi relativi e perfezionare quelle parti delle norme predette che regolano l'attivita' dell'amministrazione finanziaria in ordine all'accertamento dei redditi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte