Sentenza 30/1961 (ECLI:IT:COST:1961:30)
Massima numero 1241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  25/05/1961;  Decisione del  25/05/1961
Deposito del 09/06/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1239  1240


Titolo
SENT. 30/61 C. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - ISCRIZIONE PROVVISORIA - PRESUPPONE ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE, MA NON DETERMINA ANTICIPATO ADEMPIMENTO - ESECUTORIETA'.

Testo
L'iscrizione provvisoria nel ruolo per la riscossione delle imposte presuppone sempre l'accertamento dell'esistenza di una obbligazione tributaria per il periodo di competenza, e l'adempimento di questa obbligazione non ne risulta anticipato, perche' trova ragione in un accertamento che ha forza esecutoria come atto amministrativo, in modo da rendere esigibile l'imposta anche se l'atto, essendo suscettibile d'impugnazione, non rivesta carattere di immutabilita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte