Sentenza 30/1961 (ECLI:IT:COST:1961:30)
Massima numero 1241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del
25/05/1961; Decisione del
25/05/1961
Deposito del 09/06/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 30/61 C. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - ISCRIZIONE PROVVISORIA - PRESUPPONE ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE, MA NON DETERMINA ANTICIPATO ADEMPIMENTO - ESECUTORIETA'.
SENT. 30/61 C. OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA - ISCRIZIONE PROVVISORIA - PRESUPPONE ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGAZIONE, MA NON DETERMINA ANTICIPATO ADEMPIMENTO - ESECUTORIETA'.
Testo
L'iscrizione provvisoria nel ruolo per la riscossione delle imposte presuppone sempre l'accertamento dell'esistenza di una obbligazione tributaria per il periodo di competenza, e l'adempimento di questa obbligazione non ne risulta anticipato, perche' trova ragione in un accertamento che ha forza esecutoria come atto amministrativo, in modo da rendere esigibile l'imposta anche se l'atto, essendo suscettibile d'impugnazione, non rivesta carattere di immutabilita'.
L'iscrizione provvisoria nel ruolo per la riscossione delle imposte presuppone sempre l'accertamento dell'esistenza di una obbligazione tributaria per il periodo di competenza, e l'adempimento di questa obbligazione non ne risulta anticipato, perche' trova ragione in un accertamento che ha forza esecutoria come atto amministrativo, in modo da rendere esigibile l'imposta anche se l'atto, essendo suscettibile d'impugnazione, non rivesta carattere di immutabilita'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte