Sentenza 31/1961 (ECLI:IT:COST:1961:31)
Massima numero 1245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
06/06/1961; Decisione del
06/06/1961
Deposito del 09/06/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 31/61 D. LEGGI - LEGGI CHE PREVEDONO NUOVE O MAGGIORI SPESE - OBBLIGO DI INDICARE CON LEGGE SOSTANZIALE I MEZZI DI COPERTURA. LEGGI - LEGGI CHE PREVEDONO NUOVE O MAGGIORI SPESE - STANZIAMENTO IN BILANCIO - NON ASSOLVE L'OBBLIGO SANCITO DAL QUARTO COMMA DELL'ART. 81 COSTITUZIONE. REGIONE SICILIANA - LEGGE 12 MAGGIO 1959, N. 22 - MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - STANZIAMENTO DELLE RELATIVE SOMME CON LA LEGGE FORMALE DI BILANCIO - IRRILEVANZA.
SENT. 31/61 D. LEGGI - LEGGI CHE PREVEDONO NUOVE O MAGGIORI SPESE - OBBLIGO DI INDICARE CON LEGGE SOSTANZIALE I MEZZI DI COPERTURA. LEGGI - LEGGI CHE PREVEDONO NUOVE O MAGGIORI SPESE - STANZIAMENTO IN BILANCIO - NON ASSOLVE L'OBBLIGO SANCITO DAL QUARTO COMMA DELL'ART. 81 COSTITUZIONE. REGIONE SICILIANA - LEGGE 12 MAGGIO 1959, N. 22 - MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - STANZIAMENTO DELLE RELATIVE SOMME CON LA LEGGE FORMALE DI BILANCIO - IRRILEVANZA.
Testo
Il terzo comma dell'art. 81 Cost., dispone che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire "nuovi tributi e nuove spese". Il quarto comma forma sistema col terzo comma ed esige che ogni nuova o maggiore spesa prevista da una legge sostanziale trovi in una legge sostanziale la previsione della corrispondente copertura. Pertanto lo stanziamento in bilancio di una somma - tanto se preceda, quanto se segua la legge sostanziale che contempla la relativa spesa, prima non contemplata da alcuna legge sostanziale - non assolve, di per se' solo, al precetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. E' costituzionalmente illegittima la legge regionale siciliana 12 maggio 1959, n. 22 - recante "Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini, mosti ed uve da mosto", - perche' i mezzi per la copertura dei relativi oneri, anche se stanziati nella legge regionale di bilancio 8 gennaio 1960, n. 4, non sono indicati in alcuna legge sostanziale. Cfr.: Sent. n. 66/1959.
Il terzo comma dell'art. 81 Cost., dispone che con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire "nuovi tributi e nuove spese". Il quarto comma forma sistema col terzo comma ed esige che ogni nuova o maggiore spesa prevista da una legge sostanziale trovi in una legge sostanziale la previsione della corrispondente copertura. Pertanto lo stanziamento in bilancio di una somma - tanto se preceda, quanto se segua la legge sostanziale che contempla la relativa spesa, prima non contemplata da alcuna legge sostanziale - non assolve, di per se' solo, al precetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. E' costituzionalmente illegittima la legge regionale siciliana 12 maggio 1959, n. 22 - recante "Agevolazioni per l'ammasso volontario di vini, mosti ed uve da mosto", - perche' i mezzi per la copertura dei relativi oneri, anche se stanziati nella legge regionale di bilancio 8 gennaio 1960, n. 4, non sono indicati in alcuna legge sostanziale. Cfr.: Sent. n. 66/1959.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte