Ordinanza 9/2020 (ECLI:IT:COST:2020:9)
Massima numero 41547
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  16/01/2020;  Decisione del  16/01/2020
Deposito del 31/01/2020; Pubblicazione in G. U. 05/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  41548


Titolo
Referendum - Referendum abrogativo su leggi costituzionalmente necessarie (in particolare, su leggi elettorali) - Difetto del carattere di auto-applicatività della normativa "di risulta" - Omessa adozione di una legislazione che imponga la sospensione degli effetti del referendum stesso, allorché sia necessario adottare una disciplina attuativa del medesimo, idonea ad assicurare la costante operatività degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e finché tale disciplina non sia approvata - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da cinque degli otto Consigli regionali promotori di richiesta referendaria sul sistema di elezione del Parlamento nazionale - Denunciata mancanza di ragionevole e proporzionato bilanciamento tra il principio della costante operatività degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale e il diritto-potere al referendum, quale corollario del principio di sovranità popolare - Insussistenza delle condizioni richieste per i conflitti aventi ad oggetto norme recate da leggi o da atti con forza di legge - Inammissibilità del ricorso.

Testo

È dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - perché non ricorrono le condizioni richieste per quello avente ad oggetto norme recate da una legge o da un atto con forza di legge - promosso dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Sardegna e Veneto affinché si dichiari che non spettava alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, quali titolari della funzione legislativa, il potere di omettere l'adozione di una legislazione che imponga, nell'ipotesi di referendum abrogativo su leggi costituzionalmente necessarie, e, in particolare, su leggi elettorali di organi costituzionali e di rilievo costituzionale, la sospensione degli effetti del referendum stesso, allorché - attesa la natura non autoapplicativa della relativa normativa di risulta - sia necessario adottare una disciplina attuativa del medesimo, idonea ad assicurare la costante operatività degli organi costituzionali e di rilievo costituzionale, e finché tale disciplina non sia approvata; e, per l'effetto, venga annullato l'art. 37, terzo comma, secondo periodo, della legge n. 352 del 1970, nella parte in cui non prevede la sospensione de jure degli effetti del referendum approvato, condizionata all'adozione delle misure applicative sufficienti ad assicurare la piena operatività della legge costituzionalmente necessaria, e, segnatamente, della legge elettorale per gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale. I ricorrenti non indicano uno o più parametri asseritamente violati, se non genericamente l'art. 75 Cost., limitandosi a lamentare una lesione della loro sfera di attribuzioni determinata dalla previsione dell'art. 37 citato, sull'assunto meramente ipotetico che la normativa di risulta del referendum da essi promosso non sia ritenuta autoapplicativa. Tuttavia, nel caso di specie non solo sussiste l'astratta possibilità per i ricorrenti di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale sulla norma oggetto del conflitto, ma tale possibilità i medesimi ricorrenti hanno concretamente esercitato, sollevando, nella veste di promotori, l'eccezione di incostituzionalità della stessa norma nel giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo.

Nel conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato deve essere riconosciuta la legittimazione ad agire a non meno di cinque Consigli regionali, tra quelli attivati per la promozione del referendum abrogativo di cui all'art. 75 Cost., in quanto configurati come autonomo centro di imputazione dell'attribuzione costituzionale di cui al medesimo articolo, non essendo possibile scindere la titolarità del potere dalla legittimazione al ricorso. (Precedente citato: ordinanza n. 82 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

 25/05/1970  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 75

Altri parametri e norme interposte