Sentenza 32/1961 (ECLI:IT:COST:1961:32)
Massima numero 1250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
06/06/1961; Decisione del
06/06/1961
Deposito del 09/06/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/61 C. REGIONE SICILIANA - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI LEGGE REGIONALE - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE.
SENT. 32/61 C. REGIONE SICILIANA - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI LEGGE REGIONALE - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE.
Testo
Il regolamento per l'esecuzione di una legge della Regione siciliana deve essere emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Pertanto gli artt. 5 lett. h e 15 della legge approvata il 3 aprile 1959 dall'Assemblea della Regione siciliana e promulgata in pendenza di ricorso il 12 maggio 1959, col n. 21 ("Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia"), che disciplinano l'emanazione del regolamento della legge medesima mediante decreto assessoriale, sono costituzionalmente illegittimi in relazione all'art. 12 dello Statuto della Regione siciliana.
Il regolamento per l'esecuzione di una legge della Regione siciliana deve essere emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Pertanto gli artt. 5 lett. h e 15 della legge approvata il 3 aprile 1959 dall'Assemblea della Regione siciliana e promulgata in pendenza di ricorso il 12 maggio 1959, col n. 21 ("Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia"), che disciplinano l'emanazione del regolamento della legge medesima mediante decreto assessoriale, sono costituzionalmente illegittimi in relazione all'art. 12 dello Statuto della Regione siciliana.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 12
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 25/03/1947
n. 204
art. 13