Sentenza 32/1961 (ECLI:IT:COST:1961:32)
Massima numero 1250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del  06/06/1961;  Decisione del  06/06/1961
Deposito del 09/06/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1248  1249  1251  1252  1253


Titolo
SENT. 32/61 C. REGIONE SICILIANA - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DI LEGGE REGIONALE - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Testo
Il regolamento per l'esecuzione di una legge della Regione siciliana deve essere emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale. Pertanto gli artt. 5 lett. h e 15 della legge approvata il 3 aprile 1959 dall'Assemblea della Regione siciliana e promulgata in pendenza di ricorso il 12 maggio 1959, col n. 21 ("Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia"), che disciplinano l'emanazione del regolamento della legge medesima mediante decreto assessoriale, sono costituzionalmente illegittimi in relazione all'art. 12 dello Statuto della Regione siciliana.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 12  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato  25/03/1947  n. 204  art. 13