Sentenza 32/1961 (ECLI:IT:COST:1961:32)
Massima numero 1251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
06/06/1961; Decisione del
06/06/1961
Deposito del 09/06/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/61 D. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGE DI DELEGA DI POTERE LEGISLATIVO ALLA GIUNTA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 32/61 D. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - LEGGE DI DELEGA DI POTERE LEGISLATIVO ALLA GIUNTA REGIONALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' consentito in via generale di estendere alle Regioni le norme costituzionali dell'ordinamento dello Stato, che non costituiscano applicazione dei principi generali. Le norme della Costituzione che conferiscono l'esercizio della potesta' legislativa al Governo sono da ritenere eccezionali e percio' non estensibili agli ordinamenti regionali, secondo i quali, peraltro, il procedimento normativo delle leggi e' reso piu' spedito dalla unicameralita' dell'organo legislativo e dalla minore complessita' dell'esercizio della funzione legislativa. Pertanto e' costituzionalmente illegittima la norma dell'art. 16 della legge approvata il 3 aprile 1959 dell'Assemblea della Regione siciliana e promulgata il 12 maggio 1959 col n. 21 ("Riordinamento dell'Ente di riforma agraria per la Sicilia"), in quanto delega al Governo regionale il potere di emanare le norme di coordinamento con le altre disposizioni riguardanti la stessa materia.
Non e' consentito in via generale di estendere alle Regioni le norme costituzionali dell'ordinamento dello Stato, che non costituiscano applicazione dei principi generali. Le norme della Costituzione che conferiscono l'esercizio della potesta' legislativa al Governo sono da ritenere eccezionali e percio' non estensibili agli ordinamenti regionali, secondo i quali, peraltro, il procedimento normativo delle leggi e' reso piu' spedito dalla unicameralita' dell'organo legislativo e dalla minore complessita' dell'esercizio della funzione legislativa. Pertanto e' costituzionalmente illegittima la norma dell'art. 16 della legge approvata il 3 aprile 1959 dell'Assemblea della Regione siciliana e promulgata il 12 maggio 1959 col n. 21 ("Riordinamento dell'Ente di riforma agraria per la Sicilia"), in quanto delega al Governo regionale il potere di emanare le norme di coordinamento con le altre disposizioni riguardanti la stessa materia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte