Sentenza 32/1961 (ECLI:IT:COST:1961:32)
Massima numero 1253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore JAEGER
Udienza Pubblica del
06/06/1961; Decisione del
06/06/1961
Deposito del 09/06/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 32/61 F. REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE ENTRATE DI INCERTA CONSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 32/61 F. REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE CONCERNENTE ENTRATE DI INCERTA CONSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' censurabile per illegittimita' costituzionale la legge regionale che preveda entrate di incerta consistenza, in quanto la mancata riscossione di esse non puo' provocare altra conseguenza che quella di indurre gli organi competenti della Regione a provvedere, secondo le norme vigenti, a reperire altrimenti i mezzi per far fronte alle spese previste dalla legge medesima. Pertanto e' infondata, in relazione all'art. 81 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge regionale siciliana approvata il 3 aprile 1959 e promulgata, in pendenza di ricorso, il 12 maggio 1959 col n. 21, concernente "Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia" nella parte in cui si stabilisce in astratto la possibilita' che il fondo di rotazione, in esso previsto, sia incrementato da utili e apporti di varia formazione e provenienza.
Non e' censurabile per illegittimita' costituzionale la legge regionale che preveda entrate di incerta consistenza, in quanto la mancata riscossione di esse non puo' provocare altra conseguenza che quella di indurre gli organi competenti della Regione a provvedere, secondo le norme vigenti, a reperire altrimenti i mezzi per far fronte alle spese previste dalla legge medesima. Pertanto e' infondata, in relazione all'art. 81 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge regionale siciliana approvata il 3 aprile 1959 e promulgata, in pendenza di ricorso, il 12 maggio 1959 col n. 21, concernente "Riordinamento dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia" nella parte in cui si stabilisce in astratto la possibilita' che il fondo di rotazione, in esso previsto, sia incrementato da utili e apporti di varia formazione e provenienza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte