Sentenza 33/1961 (ECLI:IT:COST:1961:33)
Massima numero 1254
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore COSATTI
Udienza Pubblica del  06/06/1961;  Decisione del  06/06/1961
Deposito del 09/06/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 33/61. RIFORMA FONDIARIA - PIANI DI ESPROPRIO - PUBBLICAZIONE - TERMINE - PIANI C.D. DI "RECUPERO" - PROROGA DEL TERMINE - CONDIZIONE. RIFORMA FONDIARIA - DECRETI PRESIDENZIALI DI SCORPORO N. 4048 E N. 4385 DEL 28 DICEMBRE 1952 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Ai sensi dell'art. 2, n. 1 della legge 2 aprile 1952, n. 339, il termine del 31 dicembre 1952, assegnato agli enti di riforma agraria, per la pubblicazione dei piani di esproprio, dall'art. 1 della legge 18 maggio 1951, n. 333, poteva essere eccezionalmente superato se, in applicazione dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, fossero stati esonerati dall'esproprio terreni compresi nei piani gia' pubblicati. In questo caso era consentita la pubblicazione di piani di "recupero" per integrare le quote di scorporo stabilite dalla legge. Tale facolta' degli enti di riforma era pero' condizionata dall'esistenza di una preventiva, e quindi gia' intervenuta, formale dichiarazione di esonero di data anteriore a quella stabilita come termine ultimo (30 settembre 1952) per la pubblicazione dei piani di recupero. I decreti presidenziali di scorporo, n. 4048 e n. 4385 del 28 dicembre 1952, essendo stati emanati in base a piani di recupero non preceduti da formale dichiarazione di esonero nei sensi sopra indicati, eccedono dai limiti della delega conferita al Governo con l'art. 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e sono quindi viziati da illegittimita' costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte