Sentenza 34/1961 (ECLI:IT:COST:1961:34)
Massima numero 1255
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
09/06/1961; Decisione del
09/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ORDINE DI ESAME DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - INVERSIONE DELL'ORDINE DI PROPOSIZIONE - LIBERTA' DELLA CORTE RIGUARDO A MOTIVI NON DI NATURA PREGIUDIZIALE.
SENT. 34/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - ORDINE DI ESAME DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - INVERSIONE DELL'ORDINE DI PROPOSIZIONE - LIBERTA' DELLA CORTE RIGUARDO A MOTIVI NON DI NATURA PREGIUDIZIALE.
Testo
I motivi di impugnazione di una legge regionale, per violazione dei limiti della potesta' legislativa in materia tributaria e per violazione del limite dei principi ed interessi generali dell'ordinamento statale in materia di assistenza e previdenza sono indipendenti e non sussiste tra di essi alcun rapporto di pregiudizialita', data la loro indipendenza logica. Pertanto, in via generale, la Corte Costituzionale puo', nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, esaminare i motivi di impugnazione di una legge regionale, non legati fra loro da rapporto di pregiudizialita', invertendo l'ordine di prospettazione. (Nella specie, la Corte Costituzionale respingeva "l'eccezione di inammissibilita' del ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso la legge regionale siciliana approvata il 27 luglio 1960 disattendendo l'affermazione che era "stata dedotta, in via subordinata e in forma dubitativa, una questione che era invece pregiudiziale").
I motivi di impugnazione di una legge regionale, per violazione dei limiti della potesta' legislativa in materia tributaria e per violazione del limite dei principi ed interessi generali dell'ordinamento statale in materia di assistenza e previdenza sono indipendenti e non sussiste tra di essi alcun rapporto di pregiudizialita', data la loro indipendenza logica. Pertanto, in via generale, la Corte Costituzionale puo', nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, esaminare i motivi di impugnazione di una legge regionale, non legati fra loro da rapporto di pregiudizialita', invertendo l'ordine di prospettazione. (Nella specie, la Corte Costituzionale respingeva "l'eccezione di inammissibilita' del ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso la legge regionale siciliana approvata il 27 luglio 1960 disattendendo l'affermazione che era "stata dedotta, in via subordinata e in forma dubitativa, una questione che era invece pregiudiziale").
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte