Ordinanza 9/2020 (ECLI:IT:COST:2020:9)
Massima numero 41548
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente CARTABIA - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
16/01/2020; Decisione del
16/01/2020
Deposito del 31/01/2020; Pubblicazione in G. U. 05/02/2020
Massime associate alla pronuncia:
41547
Titolo
Oggetto del giudizio - Atti aventi natura legislativa - Idoneità a essere impugnati per conflitto tra poteri - Condizioni - Lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze - Residualità rispetto alla esperibilità di giudizio incidentale.
Oggetto del giudizio - Atti aventi natura legislativa - Idoneità a essere impugnati per conflitto tra poteri - Condizioni - Lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze - Residualità rispetto alla esperibilità di giudizio incidentale.
Testo
In linea di principio, la configurabilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione ad una norma recata da una legge o da un atto avente forza di legge è ammissibile tutte le volte in cui da essa possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze, ad eccezione dei casi in cui esiste un giudizio nel quale tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione incidentale sulla legge; pertanto, nella generalità dei casi va esclusa l'esperibilità del ricorso per conflitto tra poteri, tutte le volte che l'atto legislativo, al quale sia in ipotesi imputata una lesione di attribuzioni costituzionali, può pacificamente trovare applicazione in un giudizio nel corso del quale la relativa questione di legittimità costituzionale può essere eccepita e sollevata dallo stesso soggetto direttamente interessato. (Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2018, n. 284 del 2005, n. 221 del 2002 e n. 457 del 1999; ordinanze n. 273 del 2017, n. 17 del 2013, n. 16 del 2013, n. 14 del 2009, n. 1 del 2009, n. 38 del 2008, n. 296 del 2006, n. 69 del 2006, n. 343 del 2003 e n. 38 del 2001).
In linea di principio, la configurabilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione ad una norma recata da una legge o da un atto avente forza di legge è ammissibile tutte le volte in cui da essa possano derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze, ad eccezione dei casi in cui esiste un giudizio nel quale tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione incidentale sulla legge; pertanto, nella generalità dei casi va esclusa l'esperibilità del ricorso per conflitto tra poteri, tutte le volte che l'atto legislativo, al quale sia in ipotesi imputata una lesione di attribuzioni costituzionali, può pacificamente trovare applicazione in un giudizio nel corso del quale la relativa questione di legittimità costituzionale può essere eccepita e sollevata dallo stesso soggetto direttamente interessato. (Precedenti citati: sentenze n. 229 del 2018, n. 284 del 2005, n. 221 del 2002 e n. 457 del 1999; ordinanze n. 273 del 2017, n. 17 del 2013, n. 16 del 2013, n. 14 del 2009, n. 1 del 2009, n. 38 del 2008, n. 296 del 2006, n. 69 del 2006, n. 343 del 2003 e n. 38 del 2001).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte