Sentenza 34/1961 (ECLI:IT:COST:1961:34)
Massima numero 1262
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  09/06/1961;  Decisione del  09/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1255  1256  1257  1258  1259  1260  1261  1263  1264  1265


Titolo
SENT. 34/61 H. REGIONE SICILIANA - ATTIVITA' NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA TRIBUTARIA - OGGETTO - NON COMPRENDE I TRIBUTI ERARIALI ATTUALMENTE NON DI SPETTANZA DELLA REGIONE - IMPOSTE SULLA PRODUZIONE ED ALTRE - ESCLUSIONE.

Testo
Non possono formare oggetto dell'attivita' normativa della Regione siciliana i tributi erariali che, nell'attuale disciplina provvisoria dei rapporti finanziari tra Stato e Regione siciliana (d. legisl. 12 aprile 1948, n. 507), non sono di spettanza della Regione, non corrispondendo ad entrate nel bilancio 1947-48, come le imposte sulla produzione e quelle introdotte dopo l'entrata in vigore dello Statuto speciale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte