Sentenza 34/1961 (ECLI:IT:COST:1961:34)
Massima numero 1263
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
09/06/1961; Decisione del
09/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 34/61 I. ASSISTENZA E PREVIDENZA - IMPOSTA DI SCOPO. ASSISTENZA E PREVIDENZA - SISTEMA DI FINANZIAMENTO - CONTRIBUTO DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONCORSO DEL BILANCIO DELLO STATO - ONERE POSTO A CARICO DELLA COLLETTIVITA' NAZIONALE E NON DI DETERMINATE CATEGORIE - FATTISPECIE. REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1960, N. 43 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 34/61 I. ASSISTENZA E PREVIDENZA - IMPOSTA DI SCOPO. ASSISTENZA E PREVIDENZA - SISTEMA DI FINANZIAMENTO - CONTRIBUTO DEI SOGGETTI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO - CONCORSO DEL BILANCIO DELLO STATO - ONERE POSTO A CARICO DELLA COLLETTIVITA' NAZIONALE E NON DI DETERMINATE CATEGORIE - FATTISPECIE. REGIONE SICILIANA - LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 1960, N. 43 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La destinazione dell'imposta ad un specifico fine di assistenza sociale (imposta di scopo) va considerata in relazione al sistema generale di finanziamento dell'assicurazione sociale. Nel sistema della previdenza e assistenza sociale, e in particolare nell'assicurazione malattie, il finanziamento e' assicurato dai contributi dei soggetti del rapporto assicurativo e, in alcuni casi, dal concorso dello Stato, ma l'onere di tale concorso non e' coperto da una imposta ad hoc, a carico di determinate categorie di contribuenti estranei al rapporto assicurativo. Nei casi di partecipazione dello Stato agli oneri assicurativi, la legislazione si ispira al principio che e' la collettivita' nazionale a provvedere, attraverso i proventi del bilancio dello Stato, alle esigenze della protezione sociale. (Nella specie, la legge regionale siciliana 27 luglio 1960, n. 43, ponendo l'onere dei miglioramenti assistenziali, in essa previsti, a carico di determinate categorie di imprese industriali, prescinde dal rapporto di assicurazione sociale ed attua un trasferimento di reddito ai fini sociali in forma sconosciuta nell'ordinamento dello Stato. Tale legge viene, pertanto, dichiarata illegittima).
La destinazione dell'imposta ad un specifico fine di assistenza sociale (imposta di scopo) va considerata in relazione al sistema generale di finanziamento dell'assicurazione sociale. Nel sistema della previdenza e assistenza sociale, e in particolare nell'assicurazione malattie, il finanziamento e' assicurato dai contributi dei soggetti del rapporto assicurativo e, in alcuni casi, dal concorso dello Stato, ma l'onere di tale concorso non e' coperto da una imposta ad hoc, a carico di determinate categorie di contribuenti estranei al rapporto assicurativo. Nei casi di partecipazione dello Stato agli oneri assicurativi, la legislazione si ispira al principio che e' la collettivita' nazionale a provvedere, attraverso i proventi del bilancio dello Stato, alle esigenze della protezione sociale. (Nella specie, la legge regionale siciliana 27 luglio 1960, n. 43, ponendo l'onere dei miglioramenti assistenziali, in essa previsti, a carico di determinate categorie di imprese industriali, prescinde dal rapporto di assicurazione sociale ed attua un trasferimento di reddito ai fini sociali in forma sconosciuta nell'ordinamento dello Stato. Tale legge viene, pertanto, dichiarata illegittima).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte