Sentenza 34/1961 (ECLI:IT:COST:1961:34)
Massima numero 1264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del  09/06/1961;  Decisione del  09/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1255  1256  1257  1258  1259  1260  1261  1262  1263  1265


Titolo
SENT. 34/61 L. PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI UNA DISPOSIZIONE CHE PREVEDE, IN MANIERA DETERMINANTE, I MEZZI DI COPERTURA DELLA SPESA - ILLEGITTIMITA' DELL'INTERA LEGGE - FATTISPECIE.

Testo
Dichiarata la illegittimita' costituzionale di una norma che prevede i mezzi per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione di una legge, l'intera legge dev'essere dichiarata costituzionalmente illegittima in riferimento all'art. 81 della Costituzione. (Nella specie, l'illegittimita' costituzionale dell'intera legge regionale siciliana 27 luglio 1960, n. 43, deriva dalla illegittimita' costituzionale dell'art. 3 in cui si prevedono, in maniera determinante, i mezzi per far fronte agli oneri delle nuove forme di assistenza in essa previste).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27