Sentenza 35/1961 (ECLI:IT:COST:1961:35)
Massima numero 1267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASTELLI AVOLIO
Udienza Pubblica del  09/06/1961;  Decisione del  09/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1266


Titolo
SENT. 35/61 B. AGRICOLTURA - INDUSTRIA E COMMERCIO - LEGGE 7 LUGLIO 1959, N. 490 ("COLTIVAZIONE E CESSIONE DELLA BARBABIETOLA ALL'INDUSTRIA ZUCCHERIERA") - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA IN MATERIA DI BIETICOLTURA - ATTRIBUZIONE GENERICA DI POTERI ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - CONTRASTO CON ESIGENZE GENERALI DI OGNI PROGRAMMAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - LEGGE 11 AGOSTO 1960, N. 820 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
Con la legge 7 luglio 1959, n. 490 ("Coltivazione e cessione della barbabietola all'industria zuccheriera"), il legislatore ha inteso stabilire con carattere sistematico le condizioni in base alle quali gli operatori del settore bieticolo-saccarifero, pur perseguendo il loro interesse, si debbano tuttavia muovere in una direzione che tale interesse contemperi, con l'utilita' e il bene sociale. Attribuendo pero' genericamente e "in toto" ai Ministri dell'industria e dell'agricoltura, senza circoscrivere sufficientemente la discrezionalita', il potere di fissare programmi e controlli concernenti il settore della bieticoltura, tale legge viola la norma dell'art. 41, terzo comma, della Costituzione, che condiziona alla riserva di legge la prefissione dei programmi e dei controlli relativi all'attivita' economica privata. Con l'imposizione del prezzo fermo, delle condizioni e delle clausole contrattuali e della estensione degli effetti del programma anche a rapporti esauriti, l'indicata legge si pone anche in contrasto con un'esigenza imprescindibile degli attuali rapporti economici, che cioe' ogni programmazione dev'essere stabilita, con le relative norme legislative, prima della sua concreta attuazione. Dalla dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490, deriva come conseguenza la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge 11 agosto 1960, che ha identico contenuto normativo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23