Referendum - Richiesta di referendum abrogativo - Controllo sull'ammissibilità - Partecipazione al procedimento dei soggetti diversi dai presentatori e dal Governo interessati alla decisione - Configurabilità quale diritto - Esclusione - Possibile integrazione orale degli scritti presentati.
Ammettere gli scritti presentati da soggetti diversi dai presentatori del referendum ai sensi dell'art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970, e tuttavia interessati alla decisione sull'ammissibilità delle richieste referendarie, come contributi contenenti argomentazioni ulteriori rispetto a quelle altrimenti a disposizione della Corte, non si traduce in un diritto di questi soggetti di partecipare al procedimento - che, comunque, deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita - e di illustrare le relative tesi in camera di consiglio, ma comporta solo la facoltà della Corte, ove lo ritenga opportuno, di consentire brevi integrazioni orali degli scritti. (Precedenti citati: sentenze n. 5 del 2015, n. 13 del 2012, n. 28 del 2011, n. 27 del 2011, n. 26 del 2011, n. 25 del 2011, n. 24 del 2011, n. 17 del 2008, n. 16 del 2008, n. 15 del 2008 e n. 31 del 2000).