Sentenza 36/1961 (ECLI:IT:COST:1961:36)
Massima numero 1268
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
20/06/1961; Decisione del
20/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 36/61 A. REGIONE SICILIANA - EDILIZIA - COOPERATIVE EDILIZIE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 20 MARZO 1959, N. 8 - INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTO DI CREDITO A CARICO DELLA REGIONE - LEGGE REGIONALE SICILIANA APPROVATA IL 27 LUGLIO 1960 - FINALITA' DELLA STESSA DI CONSENTIRE L'AUMENTO CONSEGUENTE DI SPESA.
SENT. 36/61 A. REGIONE SICILIANA - EDILIZIA - COOPERATIVE EDILIZIE - LEGGE REGIONALE SICILIANA 20 MARZO 1959, N. 8 - INTERESSI DEI MUTUI CONTRATTI CON ISTITUTO DI CREDITO A CARICO DELLA REGIONE - LEGGE REGIONALE SICILIANA APPROVATA IL 27 LUGLIO 1960 - FINALITA' DELLA STESSA DI CONSENTIRE L'AUMENTO CONSEGUENTE DI SPESA.
Testo
La legge regionale siciliana 20 marzo 1959, n. 8, nel consentire la stipulazione di convenzioni con istituti di credito per l'erogazione, da parte di questi, di mutui a favore di cooperative o di loro soci, per la costruzione di stabili sociali e l'acquisto di appartamenti, e nell'addossare alla Regione gli oneri relativi al pagamento degli interessi sui mutui stessi, stabiliva che ad essi si dovesse far fronte con il fondo di dotazione costituito con la legge 2 aprile 1955, n. 24, alimentato con gli stanziamenti previsti da varie leggi per la concessione di mutui per opera della Regione, che avrebbero dovuto trovare la contropartita nei versamenti della quote di ammortamento da parte dei mutuatari. Poiche' il maggiore onere assunto dalla Regione per effetto dell'entrata in vigore di dette convenzioni, non avrebbe potuto trovare la necessaria copertura nei versamenti effettuati dai mutuatari, la legge approvata all'Assemblea regionale siciliana in data 27 luglio 1960, concernente "l'integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8", ha avuto in realta' lo scopo di consentire l'aumento di spesa conseguente all'obbligo assunto di corrispondere agli istituti mutuanti gli interessi sulle somme erogate alle cooperative edilizie o ai loro soci.
La legge regionale siciliana 20 marzo 1959, n. 8, nel consentire la stipulazione di convenzioni con istituti di credito per l'erogazione, da parte di questi, di mutui a favore di cooperative o di loro soci, per la costruzione di stabili sociali e l'acquisto di appartamenti, e nell'addossare alla Regione gli oneri relativi al pagamento degli interessi sui mutui stessi, stabiliva che ad essi si dovesse far fronte con il fondo di dotazione costituito con la legge 2 aprile 1955, n. 24, alimentato con gli stanziamenti previsti da varie leggi per la concessione di mutui per opera della Regione, che avrebbero dovuto trovare la contropartita nei versamenti della quote di ammortamento da parte dei mutuatari. Poiche' il maggiore onere assunto dalla Regione per effetto dell'entrata in vigore di dette convenzioni, non avrebbe potuto trovare la necessaria copertura nei versamenti effettuati dai mutuatari, la legge approvata all'Assemblea regionale siciliana in data 27 luglio 1960, concernente "l'integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8", ha avuto in realta' lo scopo di consentire l'aumento di spesa conseguente all'obbligo assunto di corrispondere agli istituti mutuanti gli interessi sulle somme erogate alle cooperative edilizie o ai loro soci.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte