Sentenza 36/1961 (ECLI:IT:COST:1961:36)
Massima numero 1269
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  20/06/1961;  Decisione del  20/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1268  1270  1271


Titolo
SENT. 36/61 B. REGIONE SICILIANA - EDILIZIA - COOPERATIVE EDILIZIE - LEGGE REGIONALE SICILIANA APPROVATA IL 27 LUGLIO 1960 - CARATTERE MERAMENTE EVENTUALE DELLA SPESA: ESCLUSIONE - AGGRAVIO IMMEDIATO PER LA REGIONE.

Testo
La legge regionale siciliana approvata il 27 luglio 1960 dispone una spesa effettiva risultante da apposito stanziamento in bilancio e non si limita a prevedere l'eventuale ammontare delle somme erogabili in avvenire per opera di appositi futuri provvedimenti al solo scopo di fissare il limite massimo dell'onere annuale per interessi. Il carattere meramente eventuale della spesa non potrebbe essere dedotto dal fatto che la legge non contiene alcuna autorizzazione per l'Assessore ad apportare le variazioni di bilancio relative alla maggiore spesa, dato che una tale circostanza appare piuttosto indizio del proposito di deviare l'attenzione dalla effettiva portata della statuzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte