Sentenza 36/1961 (ECLI:IT:COST:1961:36)
Massima numero 1270
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
20/06/1961; Decisione del
20/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 36/61 C. BILANCIO - COSTITUZIONE ART. 81 - PREVISIONE IN BILANCIO DEI FONDI DESTINATI A FAR FRONTE AD UNA SPESA - INIDONEITA' DI PER SE' AD ASSOLVERE ALL'OBBLIGO COSTITUZIONALE DELLA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - NON NECESSITA' DI UNA ASSOLUTA E PUNTUALE DETERMINAZIONE DELLA SPESA CHE SI VIENE AD ASSUMERE. REGIONE SICILIANA - EDILIZIA - COOPERATIVE EDILIZIE - LEGGE REGIONALE SICILIANA APPROVATA IL 27 LUGLIO 1960 - OMESSA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 36/61 C. BILANCIO - COSTITUZIONE ART. 81 - PREVISIONE IN BILANCIO DEI FONDI DESTINATI A FAR FRONTE AD UNA SPESA - INIDONEITA' DI PER SE' AD ASSOLVERE ALL'OBBLIGO COSTITUZIONALE DELLA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - NON NECESSITA' DI UNA ASSOLUTA E PUNTUALE DETERMINAZIONE DELLA SPESA CHE SI VIENE AD ASSUMERE. REGIONE SICILIANA - EDILIZIA - COOPERATIVE EDILIZIE - LEGGE REGIONALE SICILIANA APPROVATA IL 27 LUGLIO 1960 - OMESSA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La previsione in bilancio di fondi destinati ad una spesa, ove sia contemplata da una legge meramente formale, come e' quella del bilancio, non assolve di per se' sola all'obbligo costituzionale della indicazione della sua copertura. Pertanto la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 27 luglio 1960, concernente "l'integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8", non avendo indicato i mezzi necessari per fare fronte alla spesa contemplata nell'art. 1, ne' avendo fatto rinvio per tale indicazione ad altra legge sostanziale, e' costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 81 Cost.. Contro l'applicazione dell'art. 81 non potrebbe validamente opporsi la considerazione del carattere indeterminato dell'ammontare dell'onere, poiche' - a parte il rilievo che nella specie, al momento dell'approvazione del disegno di legge, esso era determinabile - per l'osservanza del precetto costituzionale non si rende necessaria una assoluta e puntuale determinazione della spesa che si viene ad assumere.
La previsione in bilancio di fondi destinati ad una spesa, ove sia contemplata da una legge meramente formale, come e' quella del bilancio, non assolve di per se' sola all'obbligo costituzionale della indicazione della sua copertura. Pertanto la legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana in data 27 luglio 1960, concernente "l'integrazione alla legge regionale 20 marzo 1959, n. 8", non avendo indicato i mezzi necessari per fare fronte alla spesa contemplata nell'art. 1, ne' avendo fatto rinvio per tale indicazione ad altra legge sostanziale, e' costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 81 Cost.. Contro l'applicazione dell'art. 81 non potrebbe validamente opporsi la considerazione del carattere indeterminato dell'ammontare dell'onere, poiche' - a parte il rilievo che nella specie, al momento dell'approvazione del disegno di legge, esso era determinabile - per l'osservanza del precetto costituzionale non si rende necessaria una assoluta e puntuale determinazione della spesa che si viene ad assumere.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte