Sentenza 37/1961 (ECLI:IT:COST:1961:37)
Massima numero 1272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
20/06/1961; Decisione del
20/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - POTESTA' TRIBUTARIA - AGEVOLAZIONI FISCALI - CONCESSIONI IN VISTA DI INTERESSI LOCALI - AMMISSIBILITA' - LIMITI - LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 1960, N. 42, ART. 5: "SOSPENSIONE DI IMPOSTE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIFESA ED IL SOSTEGNO CONTRO LE AVVERSITA' ATMOSFERICHE E PARASSITARIE" - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 37/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - POTESTA' TRIBUTARIA - AGEVOLAZIONI FISCALI - CONCESSIONI IN VISTA DI INTERESSI LOCALI - AMMISSIBILITA' - LIMITI - LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 1960, N. 42, ART. 5: "SOSPENSIONE DI IMPOSTE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER LA DIFESA ED IL SOSTEGNO CONTRO LE AVVERSITA' ATMOSFERICHE E PARASSITARIE" - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Per soppenire alle condizioni di particolare disagio in cui viene a trovarsi l'agricoltura siciliana, allorquando si determinano eventi eccezionali dai quali risultino colpiti i singoli fondi o le piantagioni, la Regione puo' concedere agevolazioni fiscali purche' rispondenti ai tipi previsti dalla legislazione statale. Per la provvidenza in esame (sospensione dell'imposta a favore delle aziende agricole per la difesa ed il sostegno contro le avversita' atmosferiche) che e' da ritenersi limitata ai soli casi di eventi eccezionali e non si estende all'ipotesi di naturale esaurimento della produttivita' dei fondi, ricorrono entrambe tali condizioni. Pertanto, tenuto presente che si e' in presenza non di una esenzione o riduzione di imposta, ma solo di una sospensione, la impugnata disposizione dell'art. 5 legge reg. 29 settembre 1960, n. 42 deve essere considerata legittima.
Per soppenire alle condizioni di particolare disagio in cui viene a trovarsi l'agricoltura siciliana, allorquando si determinano eventi eccezionali dai quali risultino colpiti i singoli fondi o le piantagioni, la Regione puo' concedere agevolazioni fiscali purche' rispondenti ai tipi previsti dalla legislazione statale. Per la provvidenza in esame (sospensione dell'imposta a favore delle aziende agricole per la difesa ed il sostegno contro le avversita' atmosferiche) che e' da ritenersi limitata ai soli casi di eventi eccezionali e non si estende all'ipotesi di naturale esaurimento della produttivita' dei fondi, ricorrono entrambe tali condizioni. Pertanto, tenuto presente che si e' in presenza non di una esenzione o riduzione di imposta, ma solo di una sospensione, la impugnata disposizione dell'art. 5 legge reg. 29 settembre 1960, n. 42 deve essere considerata legittima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte