Sentenza 37/1961 (ECLI:IT:COST:1961:37)
Massima numero 1273
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  20/06/1961;  Decisione del  20/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1272  1274  1275  1276  1277


Titolo
SENT. 37/61 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - POTESTA' TRIBUTARIA - AGEVOLAZIONI FISCALI - IMPOSTA FONDIARIA - LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 1960, N. 42, ART. 6 - ESENZIONE VENTENNALE PER RIPRISTINO DI COLTURE GRAVEMENTE DANNEGGIATE DA EVENTI NATURALI - RISPONDENZA CON I TIPI DI AGEVOLAZIONE FISCALE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE DELLO STATO - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'esenzione ventennale all'imposta fondiaria per gli aumenti di reddito, previsti dall'art. 86 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 per la sola trasformazione dei terreni (bonifica) non puo' essere estesa ai casi di ripristino di colture gravemente danneggiate o distrutte da avversita' atmosferiche o da infestazioni parassitarie. L'agevolazione concessa ai sensi dell'art. 6 dell'impugnata legge regionale 29 settembre 1960, n. 32, non essendo in rispondenza con alcun tipo delle agevolazioni previste dalla legislazione statale si pone in evidente contrasto con quest'ultima; di conseguenza, l'impugnato art. 6 deve essere dichiarato illegittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte