Sentenza 37/1961 (ECLI:IT:COST:1961:37)
Massima numero 1274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  20/06/1961;  Decisione del  20/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1272  1273  1275  1276  1277


Titolo
SENT. 37/61 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - AGRICOLTURA - LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 1960, N. 42, ART. 9 - CREDITO AGRARIO - GARANZIA REGIONALE - ASSUNZIONE DI ONERE FINANZIARIO - MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 81 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'art. 9 della Legge regionale 29 settembre 1960 n. 42, che autorizza la Regione a prestare garanzia sussidiaria agli istituti di credito per prestiti agrari di esercizio, comporta una responsabilita' patrimoniale della Regione con conseguente assunzione del relativo onere finanziario. Non essendo stata prevista per il citato onere alcuna copertura finanziaria la disposizione dell'art. 9 si pone in contrasto con l'art. 81 Cost. e deve pertanto essere dichiarata illegittima.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

statuto regione Sicilia  art. 36

Altri parametri e norme interposte