Sentenza 37/1961 (ECLI:IT:COST:1961:37)
Massima numero 1274
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
20/06/1961; Decisione del
20/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/61 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - AGRICOLTURA - LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 1960, N. 42, ART. 9 - CREDITO AGRARIO - GARANZIA REGIONALE - ASSUNZIONE DI ONERE FINANZIARIO - MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 81 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 37/61 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIANA - AGRICOLTURA - LEGGE REGIONALE 29 SETTEMBRE 1960, N. 42, ART. 9 - CREDITO AGRARIO - GARANZIA REGIONALE - ASSUNZIONE DI ONERE FINANZIARIO - MANCATA INDICAZIONE DEI MEZZI DI COPERTURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 81 DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 9 della Legge regionale 29 settembre 1960 n. 42, che autorizza la Regione a prestare garanzia sussidiaria agli istituti di credito per prestiti agrari di esercizio, comporta una responsabilita' patrimoniale della Regione con conseguente assunzione del relativo onere finanziario. Non essendo stata prevista per il citato onere alcuna copertura finanziaria la disposizione dell'art. 9 si pone in contrasto con l'art. 81 Cost. e deve pertanto essere dichiarata illegittima.
L'art. 9 della Legge regionale 29 settembre 1960 n. 42, che autorizza la Regione a prestare garanzia sussidiaria agli istituti di credito per prestiti agrari di esercizio, comporta una responsabilita' patrimoniale della Regione con conseguente assunzione del relativo onere finanziario. Non essendo stata prevista per il citato onere alcuna copertura finanziaria la disposizione dell'art. 9 si pone in contrasto con l'art. 81 Cost. e deve pertanto essere dichiarata illegittima.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte