Sentenza 37/1961 (ECLI:IT:COST:1961:37)
Massima numero 1275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI  - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del  20/06/1961;  Decisione del  20/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1272  1273  1274  1276  1277


Titolo
SENT. 37/61 D. REGIONI A STATUTO SPECIALE - COMPETENZA LEGISLATIVA NEL CAMPO DEI RAPPORTI PRIVATI - LIMITI. REGIONE SICILIANA - CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - ART. 11 LEGGE REGIONALE SICILIANA 29 SETTEMBRE 1960, N. 42: RIDUZIONE DEL CANONE PER DIMINUZIONE MEDIA DELLA PRODUZIONE AGRICOLA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La competenza normativa della Regione, pur essendo destinata ad essere esercitata essenzialmente nel campo del diritto pubblico, puo' essere svolta - entro limiti circoscritti - anche in relazione ai rapporti di diritto privato, con funzione correttiva destinata ad operare in quei casi in cui la disciplina comune dei rapporti privati, in presenza di circostanze straordinarie e contingenti, sarebbe in grado di incidere sostanzialmente in modo sfavorevole sui settori di interesse pubblico ai quali la Regione e' proposta. Non e' costituzionalmente illegittimo, l'art. 11 della legge regionale siciliana 29 settembre 1960, n. 42 - che prevede per l'annata agraria 1959-60 e per casi determinati la riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici - perche' la disposizione si pone come strumento straordinario destinato a far fronte alla particolare situazione in cui e' venuta a trovarsi l'agricoltura siciliana.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

Altri parametri e norme interposte