Sentenza 37/1961 (ECLI:IT:COST:1961:37)
Massima numero 1276
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CAPPI - Redattore SANDULLI A.
Udienza Pubblica del
20/06/1961; Decisione del
20/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 37/61 E. BILANCIO - LEGGE CHE IMPORTA NUOVE O MAGGIORI SPESE - OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI NECESSARI PER FARVI FRONTE - IMPLICA L'INDICAZIONE DEGLI ESERCIZI FINANZIARI SUI QUALI DEBBONO GRAVARE LE NUOVE O MAGGIORI SPESE. REGIONE SICILIANA - BILANCIO - ART. 18 LEGGE REGIONALE SICILIANA 29 SETTEMBRE 1960, N. 42: COPERTURA DI NUOVE SPESE MEDIANTE MUTUO - MANCATA INDICAZIONE DEI SINGOLI ESERCIZI FINANZIARI SUI QUALI DOVREBBE INCIDERE IL MUTUO, NONCHE' DEI MEZZI PER FARVI FRONTE E DEI CRITERI DA SEGUIRE PER CONTRARRE IL MUTUO STESSO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ARTT. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 E 13 NONCHE' ARTT. 14 A 17, CONTENENTI QUESTI ULTIMI L'INDICAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DA EFFETTUARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
SENT. 37/61 E. BILANCIO - LEGGE CHE IMPORTA NUOVE O MAGGIORI SPESE - OBBLIGO DI INDICARE I MEZZI NECESSARI PER FARVI FRONTE - IMPLICA L'INDICAZIONE DEGLI ESERCIZI FINANZIARI SUI QUALI DEBBONO GRAVARE LE NUOVE O MAGGIORI SPESE. REGIONE SICILIANA - BILANCIO - ART. 18 LEGGE REGIONALE SICILIANA 29 SETTEMBRE 1960, N. 42: COPERTURA DI NUOVE SPESE MEDIANTE MUTUO - MANCATA INDICAZIONE DEI SINGOLI ESERCIZI FINANZIARI SUI QUALI DOVREBBE INCIDERE IL MUTUO, NONCHE' DEI MEZZI PER FARVI FRONTE E DEI CRITERI DA SEGUIRE PER CONTRARRE IL MUTUO STESSO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ARTT. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 E 13 NONCHE' ARTT. 14 A 17, CONTENENTI QUESTI ULTIMI L'INDICAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DA EFFETTUARE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.
Testo
Il precetto costituzionale in base al quale ogni legge che importi spese nuove o maggiori rispetto a quelle previste dalle leggi sostanziali preesistenti "deve indicare i mezzi per farvi fronte" esige, prima d'ogni altra cosa, che dalla nuova legge risulti su quali esercizi finanziari debbono gravare le "nuove o maggiori spese". Non soddisfa a tale precetto - a prescindere dalle riserve in ordine ai limiti della possibilita' per le Regioni a far ricorso a sistemi di finanza straordinaria - l'art. 18 della legge regionale siciliana 29 settembre 1960, n. 42, che nell'autorizzare la contrazione di un prestito per fronteggiare gli oneri derivanti dalla legge non specifica come si fara' fronte al mutuo, in che misura il mutuo dovrebbe incidere sui singoli esercizi finanziari, e neppure i criteri ai quali dovrebbe attenersi l'assessore regionale autorizzato a contrarlo. L'illegittimita' dell'art. 18 della legge importa, di conseguenza, la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale anche di tutte le disposizioni della legge stessa cui ineriscono oneri finanziari destinati ad essere fronteggiati col mutuo e precisamente degli artt. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 nonche' degli artt. da 14 a 17 contenenti l'indicazione degli stanziamenti da effettuare, in proposito, nei singoli capitoli di bilancio.
Il precetto costituzionale in base al quale ogni legge che importi spese nuove o maggiori rispetto a quelle previste dalle leggi sostanziali preesistenti "deve indicare i mezzi per farvi fronte" esige, prima d'ogni altra cosa, che dalla nuova legge risulti su quali esercizi finanziari debbono gravare le "nuove o maggiori spese". Non soddisfa a tale precetto - a prescindere dalle riserve in ordine ai limiti della possibilita' per le Regioni a far ricorso a sistemi di finanza straordinaria - l'art. 18 della legge regionale siciliana 29 settembre 1960, n. 42, che nell'autorizzare la contrazione di un prestito per fronteggiare gli oneri derivanti dalla legge non specifica come si fara' fronte al mutuo, in che misura il mutuo dovrebbe incidere sui singoli esercizi finanziari, e neppure i criteri ai quali dovrebbe attenersi l'assessore regionale autorizzato a contrarlo. L'illegittimita' dell'art. 18 della legge importa, di conseguenza, la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale anche di tutte le disposizioni della legge stessa cui ineriscono oneri finanziari destinati ad essere fronteggiati col mutuo e precisamente degli artt. 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12, 13 nonche' degli artt. da 14 a 17 contenenti l'indicazione degli stanziamenti da effettuare, in proposito, nei singoli capitoli di bilancio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27