Sentenza 10/2020 (ECLI:IT:COST:2020:10)
Massima numero 42252
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
Presidente CARTABIA  - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del  16/01/2020;  Decisione del  16/01/2020
Deposito del 31/01/2020; Pubblicazione in G. U. 05/02/2020
Massime associate alla pronuncia:  42251  42253  42254  42255


Titolo
Referendum - Richiesta di referendum abrogativo - Tecnica del ritaglio - Ammissibilità - Limiti - Impossibilità di referendum propositivo.

Testo

È ammissibile l'abrogazione parziale chiesta con il quesito referendario attraverso le operazioni di ritaglio di frammenti normativi e di singole parole, a condizione però che non si risolva sostanzialmente in una proposta all'elettore, attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell'originaria ratio e struttura della disposizione. In questi casi, infatti, il referendum, perdendo la propria natura abrogativa, tradirebbe la ragione ispiratrice dell'istituto, diventando approvativo di nuovi principi e surrettiziamente propositivo, ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2012, n. 28 del 2011, n. 43 del 2003, n. 38 del 2000, n. 34 del 2000, n. 33 del 2000, n. 23 del 2000, n. 13 del 1999 e n. 36 del 1997).

Il referendum abrogativo non può essere trasformato - insindacabilmente - in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie. (Precedente citato: sentenza n. 16 del 1978).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte