Referendum - Richiesta di referendum abrogativo - Tecnica del ritaglio - Ammissibilità - Limiti - Impossibilità di referendum propositivo.
È ammissibile l'abrogazione parziale chiesta con il quesito referendario attraverso le operazioni di ritaglio di frammenti normativi e di singole parole, a condizione però che non si risolva sostanzialmente in una proposta all'elettore, attraverso l'operazione di ritaglio sulle parole e il conseguente stravolgimento dell'originaria ratio e struttura della disposizione. In questi casi, infatti, il referendum, perdendo la propria natura abrogativa, tradirebbe la ragione ispiratrice dell'istituto, diventando approvativo di nuovi principi e surrettiziamente propositivo, ipotesi non ammessa dalla Costituzione, perché il referendum non può introdurre una nuova statuizione, non ricavabile ex se dall'ordinamento. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2012, n. 28 del 2011, n. 43 del 2003, n. 38 del 2000, n. 34 del 2000, n. 33 del 2000, n. 23 del 2000, n. 13 del 1999 e n. 36 del 1997).
Il referendum abrogativo non può essere trasformato - insindacabilmente - in un distorto strumento di democrazia rappresentativa, mediante il quale si vengano in sostanza a proporre plebisciti o voti popolari di fiducia, nei confronti di complessive inscindibili scelte politiche dei partiti o dei gruppi organizzati che abbiano assunto e sostenuto le iniziative referendarie. (Precedente citato: sentenza n. 16 del 1978).