Sentenza 38/1961 (ECLI:IT:COST:1961:38)
Massima numero 1278
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CAPPI  - Redattore CASSANDRO
Udienza Pubblica del  20/06/1961;  Decisione del  20/06/1961
Deposito del 24/06/1961; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  1279  1280  1281  1282


Titolo
SENT. 38/61 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - DENUNCIA DI ATTO NON AVENTE FORZA DI LEGGE - IMPROPONIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. SINDACATO SULLA LEGITTIMITA' DI UNA NORMA REGOLAMENTARE "INTEGRATIVA" DI UNA DISPOSIZIONE LEGISLATIVA IMPUGNATA - NON RIENTRA NELLA COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO.

Testo
Il regolamento, essendo atto privo di forza di legge, non e' compreso fra quelli che l'art. 134 della Costituzione sottopone al controllo di legittimita' costituzionale della Corte. Qualora una norma regolamentare integri una disposizione legislativa impugnata, tale "integrazione" non puo' far si che sia attratto nell'ambito della competenza della Corte un atto che per sua natura ne e' escluso. Rientra nella competenza del giudice ordinario esaminare se la norma contenuta nell'art. 197 del Regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per l'esecuzione del T.U. delle leggi di p.s. si sia tenuta nei limiti della legge o se abbia, invece, sotto specie di "integrazione", aggiunto qualcosa alla norma contenuta nell'art. 111 del T.U. delle leggi di p.s. 18 giugno 1931, n. 773, modificandone o ampliandone la sfera di efficacia.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 134

Altri parametri e norme interposte